02/11/2026 – Cosa fare in caso di assenza breve di un docente

La gestione delle supplenze giornaliere nelle scuole italiane è un rompicapo quotidiano per i Dirigenti Scolastici, aggravato da rigidi vincoli normativi che vietano l’uso improprio del personale. Se i docenti di sostegno non possono essere spostati e i curricolari non possono superare i propri limiti contrattuali, quali soluzioni restano per garantire la vigilanza e il diritto allo studio?

Ogni mattina, l’assenza improvvisa di uno o più insegnanti scatena nelle segreterie scolastiche una vera e propria corsa contro il tempo. La prassi, spesso dettata dall’emergenza, vede l’utilizzo del docente di sostegno della classe o lo “spacchettamento” degli alunni in altre aule. Tuttavia, si tratta di soluzioni che non solo violano la normativa, ma calpestano i diritti degli studenti, in particolare di quelli con disabilità.

Vediamo cosa dice la legge e quali sonole uniche strade legittimepercorribili.

La nota del Ministero dell’Istruzione (es.Nota MIUR n. 9839/2010) parla chiaro:è assolutamente vietato utilizzare il docente di sostegno per sostituire i colleghi assenti.
L’insegnante di sostegno è assegnato alla classe per favorire l’integrazione dell’alunno con disabilità; sottrarlo al suo compito significa interrompere un pubblico servizio e violare il diritto costituzionale all’inclusione. Questo divieto si applica anche se l’alunno disabile è assente, poiché il docente resta a disposizione della classe per le attività di integrazione deliberate.

Non è possibile obbligare un docente curricolare a coprire un’ora di supplenza se questa supera il suo orario d’obbligo settimanale, a meno che non vi sia una disponibilità volontaria a prestareore eccedenti(retribuite). Anche l’ordine di servizio del Dirigente deve muoversi entro i binari del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL).

Dividere la classe del docente assente e distribuire gli alunni nelle altre aule è una pratica fortemente scoraggiata. Oltre a ledere il diritto alla continuità didattica della classe “ospitante”, crea gravi problemi disicurezza e sovraffollamento(violando le norme antincendio e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, ex D.Lgs. 81/08).

Quando si verifica un’assenza, il Dirigente Scolastico (o il docente collaboratore addetto all’orario) deve seguire un preciso ordine di priorità stabilito dalle norme e dalla contrattazione d’istituto:

Ordine di prioritàSoluzione previstaDettagli operativi
1° OpzioneDocenti del potenziamentoUtilizzo del personale dell’organico dell’autonomia non impegnato in altre attività didattiche deliberate nel PTOF.
2° OpzioneDocenti in bacheca/recuperoInsegnanti che devono recuperare permessi brevi o ore di non insegnamento previste dall’orario.
3° OpzioneOre eccedenti volontarieRicorso a docenti della scuola che hanno espresso la propria disponibilità a effettuare ore aggiuntive (fino a un massimo di 24 ore settimanali), retribuite con i fondi del MOF.
4° OpzioneNomina da Graduatorie d’Istituto (GI)Convocazione immediata di un supplente dalle graduatorie, possibile fin dal primo giorno di assenza in presenza di precise condizioni (es. scuole dell’infanzia e primaria, o per garantire la sicurezza).

La gestione delle sostituzioni non può essere risolta sistematicamente sacrificando la didattica speciale o l’efficacia delle lezioni curricolari. La via d’uscita risiede in una pianificazione preventiva all’inizio dell’anno scolastico: i criteri per la sostituzione dei docenti assenti devono essere chiaramente definiti in sede di Contrattazione Integrativa d’Istituto.

Solo rispettando l’ordine delle priorità legali e valorizzando l’organico dell’autonomia è possibile garantire una scuola che sia, al contempo, efficiente e rispettosa dei diritti di tutti i lavoratori e gli studenti.