30/10/2026 – Nuovi congedi parentali 2027: l’indennità all’80% sale fino a 6 mesi
Il potenziamento del congedo parentale inserito nella Legge di Bilancio 2027 si applica direttamente anche a docenti e personale ATA (sia a tempo determinato che indeterminato).
Nel comparto scuola, tuttavia, la misura non si sostituisce ma si somma alle tutele storiche del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL). Questo crea un meccanismo di protezione economica unico e ancora più vantaggioso rispetto al settore privato.
Ecco come si integrano le novità della Manovra 2027 con le regole specifiche della scuola:
La novità più importante per il personale scolastico riguarda la salvaguardia delle condizioni contrattuali preesistenti:
- Il CCNL Scuola (Comparto Istruzione e Ricerca) prevede da sempre che il primo mese di congedo parentale sia retribuito al 100%.
- Questo mese al 100% è utilizzabile dal genitore entro i 12 anni di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento).
- Le novità della Legge di Bilancio 2027 non cancellano questa norma: il primo mese rimane interamente pagato.
Esaurito il primo mese al 100%, i docenti e gli ATA beneficiano della nuova estensione progressiva all’80% della retribuzione per i mesi successivi (da fruire entro i 6 anni del bambino).
L’impatto pratico sul pacchetto di mesi spettanti alla coppia cambia in base alla linea di successione del figlio:
- Per il 1° Figlio (4 mesi protetti in totale):
- 1° mese: al 100% (coperto da CCNL Scuola).
- Successivi 3 mesi: all’80% (estesi dalla Manovra 2027).
- Per il 2° Figlio (5 mesi protetti in totale):
- 1° mese: al 100% (CCNL).
- Successivi 4 mesi: all’80% (Manovra 2027).
- Dal 3° Figlio in poi (6 mesi protetti in totale):
- 1° mese: al 100% (CCNL).
- Successivi 5 mesi: all’80% (Manovra 2027).
Tutti i restanti mesi di congedo (fino al limite massimo di coppia di 10/11 mesi complessivi) scendono alla normale indennità del 30%, utilizzabile fino ai 14 anni del bambino.
I diritti legati alla retribuzione maggiorata (sia il 100% del CCNL che l’80% statale) si applicano anche ai supplenti temporanei o annuali, a patto che il congedo venga richiesto e fruito all’interno del periodo di vigenza del contratto di lavoro. Nei periodi di interruzione della supplenza (es. i mesi estivi non coperti da contratto), non è possibile far valere l’indennità maggiorata tramite la scuola.






































