22/10/2026 – Il diritto al completamento orario nelle supplenze: regole, limiti e novità per docenti e ATA

Nel panorama del precariato scolastico italiano, l’assegnazione di unospezzone orario(un contratto a tempo determinato con un monte ore inferiore a quello di una cattedra o di un posto intero) è una situazione estremamente comune.

Per garantire la stabilità economica e professionale dei lavoratori, l’ordinamento prevede ildiritto al completamento dell’orario, un meccanismo che permette di cumulare più contratti a tempo determinato fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di servizio.

Questo istituto è regolato per l’anno scolastico in corso dall’Ordinanza Ministeriale n. 27/2026e dalle istruzioni operative dellaCircolare Ministeriale n. 11814 del 6 maggio 2026.

La novità più rilevante introdotta dalle recenti istruzioni ministeriali riguarda la fine di una storica restrizione. In passato, il diritto a completare l’orario era subordinato al fatto che, al momento della prima convocazione, non vi fossero posti interi disponibili.

A partire dall’anno scolastico2026/2027, questa condizione è stata superata perchéchi riceve una supplenza a orario ridotto conserva sempre il titolo al completamento, anche se al momento dell’assegnazione erano presenti cattedre o posti interi. Il diritto effettivo resta ovviamente legato alla presenza di spezzoni compatibili e alla propria posizione utile in graduatoria.

Il completamento può operare esclusivamente entro i limiti dell’orario settimanale previsto per il corrispondente personale di ruolo:

  • Scuola Secondaria (I e II grado)fino a18 oresettimanali;
  • Scuola Primariafino a22 oresettimanali (più 2 ore di programmazione);
  • Scuola dell’Infanziafino a25 oresettimanali;
  • Personale ATAfino a36 oresettimanali.

Il diritto al completamento non è illimitato, ma deve rispettare rigidi criteri di compatibilità logistica e geografica per garantire la continuità didattica e la sostenibilità del servizio. Il cumulo di più supplenze è consentito nel rispetto dei seguenti limiti:

  • i contratti da sommare devono fare riferimento allastessa provinciadi inserimento nelle graduatorie;
  • per i docenti, l’orario complessivo può essere frammentato al massimo intre scuolesituate in non più didue comunidifferenti. Per il personale ATA, il limite è generalmente di due scuole.
  • le sedi scolastiche devono essere tra loro compatibili sotto il profilo della percorribilità stradale e del rispetto dell’orario di inizio delle lezioni o del servizio ovvero devono essere facilmente raggiungibili fra loro.

Se un docente accetta uno spezzone che è già strutturato su tre scuole e due comuni differenti, perde automaticamente il diritto a qualsiasi ulteriore completamento, rimanendo bloccato con un orario parziale.

Per il personale docente, il completamento orario può avvenire anche combinando insegnamenti su classi di concorso diverse o su ordini di scuola differenti (es. Primo Grado e Secondo Grado), a patto che i regimi orari siano tra loro compatibili. Non è possibile, ad esempio, sommare ore della scuola primaria con ore della secondaria se ciò crea una sovrapposizione o una violazione strutturale del monte ore del profilo.

Inoltre, vige l’assolutodivieto di cumulo tra profili diversiperché secondo i chiarimenti forniti dal Ministero, non è assolutamente consentito completare uno spezzone da docente con ore relative a un contratto da personale ATA, e viceversa.

Il diritto al completamento orario rappresenta una tutela fondamentale per i lavoratori precari della scuola, e le semplificazioni introdotte nel2026ne hanno esteso l’applicabilità. Tuttavia, la concreta assegnazione delle ore aggiuntive non è mai automatica perché dipende sempre dalla disponibilità fisica degli spezzoni nelle scuole della provincia, dal posizionamento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) o d’Istituto e dal rispetto dei limiti geografici dei tre istituti e due comuni.