23/09/2026 – I docenti di potenziamento possono essere usati per coprire le supplenze brevi?
La risposta immediata è sì, ma a precise condizioni e nel rispetto di limiti normativi ben definiti, che di recente sono diventati ancora più stringenti per i dirigenti scolastici.
La figura del docente di potenziamento, introdotta formalmente dal comma 7 della Legge 107/2015 (la cosiddetta “Buona Scuola”), è parte integrante dell’organico dell’autonomia. Inizialmente pensata come risorsa strategica per arricchire l’offerta formativa, attivare laboratori e sostenere progetti, questa figura si trova costantemente al centro del dibattito a causa del suo frequente utilizzo come “tappabuchi” per le assenze dei colleghi.
Vediamo nel dettaglio cosa stabiliscono la legge e le ultime novità normative in materia.
Il quadro normativo originario: la Legge 107/2015 al comma 85 dell’articolo 1, stabilisce che il dirigente scolastico può effettuare le supplenze temporanee (fino a 10 giorni) utilizzando il personale dell’organico dell’autonomia.
Tuttavia, i vari chiarimenti ministeriali succedutisi negli anni (tra cui la storica nota MIUR 2852/16) hanno posto dei paletti per salvaguardare la didattica.
In realtà non è previsto alcun automatismo, il docente di potenziamento non deve essere considerato un supplente a disposizione permanente della scuola. L’utilizzo per le supplenze deve avvenire “tenuto conto del perseguimento degli obiettivi pedagogici e didattici”.
Se l’impiego per una supplenza spezza o danneggia la continuità di un progetto formativo avviato con gli studenti, tale utilizzo andrebbe evitato. Cosa succede se si assenta il docente di potenziamento?
Un caso speculare riguarda la sostituibilità del docente di potenziamento stesso qualora sia lui ad assentarsi. Su questo punto, le circolari ministeriali sulle supplenze sono storicamente rigide. Se il docente svolge esclusivamente ore di potenziamento, non è possibile nominare un supplente esterno dalle Graduatorie d’Istituto (GI).
Quando la cattedra è mista, (ad esempio, 9 ore di lezione curricolare in classe e 9 ore di potenziamento), la nomina del supplente è consentita esclusivamente per coprire le ore curricolari, a patto che l’assenza sia superiore a 10 giorni.
Il quadro complessivo ha subito una spinta drastica con le misure introdotte dall’articolo 106 della Legge di Bilancio, volta a contenere la spesa pubblica legata alle supplenze brevi e saltuarie.
La normativa ha introdotto un vero e proprio obbligo per le scuole secondarie di primo e secondo grado che consiste nell’utilizzare prioritariamente il personale interno in servizio (incluso l’organico di potenziamento) per coprire le supplenze temporanee fino a 10 giorni. La nomina di un supplente esterno per la scuola secondaria diventa l’eccezione e può essere disposta solo in presenza di “motivate esigenze di natura didattica” (ad esempio per non interrompere attività progettuali insostituibili).
Per la scuola primaria e l’infanzia, la norma lascia invece margini di flessibilità e scelta al preside, a tutela della stabilità dei gruppi classe dei bambini più piccoli.
In conclusione, se da un lato la normativa ministeriale ribadisce formalmente il valore dell’organico dell’autonomia come motore di innovazione, dall’altro le contingenze economiche e le recenti disposizioni della Legge di Bilancio spingono i dirigenti a un impiego quasi obbligato del potenziamento per la gestione quotidiana delle assenze brevi.
L’equilibrio tra il mantenimento della qualità dell’offerta formativa e le esigenze amministrative rimane, per i docenti e per le scuole, una delle sfide più complesse della gestione scolastica contemporanea.



































