07/08/2026 – GPS 2026/27, spezzone e part-time: è possibile per il docente richiedere una diminuzione dell’orario? Un chiarimento al riguardo.
Il docente inserito nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) non può richiedere una riduzione dell’orario su una cattedra che l’Ufficio Scolastico Provinciale (USP) o il sistema informatizzato ha stabilito come intera. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (part-time) è un diritto contrattuale riservato esclusivamente ai docenti assunti con contratto a tempo indeterminato (di ruolo).
Ecco i punti chiave per fare chiarezza sulla gestione delle cattedre intere, degli spezzoni e delle supplenze part-time per l’anno scolastico 2026/2027:
1. Differenza tra spezzone e part-time
- Ciò che viene definito “spezzone orario” è una cattedra residuale priva di titolare, nata originariamente con un numero di ore inferiore all’orario di cattedra completo (es. 9 ore invece di 18 alla secondaria). Viene offerta così come si trova in fase di convocazione.
- Il Part-time, invece, è una modalità di lavoro a orario ridotto richiesta dal dipendente per motivi personali, concessa nei limiti del contingente provinciale fissato dalla legge.
2. Cosa può fare il docente precario in fase di domanda
Il docente inserito in GPS esprime le proprie preferenze tramite l’istanza online (scelta delle 150 preferenze):
- Selezionando il termine “spezzone”, il candidato può indicare la disponibilità ad accettare spezzoni orari, specificando anche il numero minimo e massimo di ore desiderate.
- Accettando la cattedra intera, invece, se il docente ordina le preferenze richiedendo cattedre intere e il sistema gli assegna un posto al 31 agosto o 30 giugno con orario completo, è obbligato a firmare per l’orario intero. Non può presentarsi a scuola e pretendere di lavorare solo per metà delle ore.
3. Eccezioni e frazionamento della cattedra
Esiste un’unica eccezione che permette la riduzione di una cattedra intera per i supplenti, ma non dipende dalla volontà del docente, bensì dalle esigenze dell’amministrazione:
- Il frazionamento per “tutele di legge”, ovvero una cattedra intera può essere frazionata dal Dirigente Scolastico solo se deve coprire il posto di un docente di ruolo che ha ottenuto il regime di part-time o che fruisce di congedi specifici (es. allattamento, mandato amministrativo).
- Il caso della “compatibilità d’orario” quando il docente che accetta uno spezzone in fase di nomina può completare l’orario fino al raggiungimento della cattedra piena abbinando più spezzoni, purché siano compatibili con l’orario scolastico e non superino il limite massimo di ore previsto per il proprio ordine di scuola.


































