26/01/2026 – Assistenza Sanitaria Integrativa per il personale della Scuola
Il 29 dicembre 2025 è stato firmato il CCNI relativo all’assistenza sanitaria per il personale scolastico.
Con la ratifica del CCNI, possono iniziare tutte le operazioni necessarie per avviare la gara europea, della durata di 35 giorni, alla fine della quale si procederà all’assegnazione del servizio.
È chiaro che il servizio di assistenza sanitaria integrativa potrà diventare operativo solo al termine dell’assegnazione della gara europea, e considerando il ritardo nella procedura, si prevede che possa estendersi fino all’anno 2030.
Questo accordo mira a fornire, oltre alle prestazioni già previste dal Servizio Sanitario Nazionale, un supporto economico aggiuntivo per il personale scolastico menzionato.
In sintesi, vengono messi a disposizione servizi, rimborsi e consulenze extra in ambito sanitario per il personale seguente:
- Insegnanti (educazione infantile, scuola primaria, scuola secondaria di primo e secondo grado)
- Personale educativo
- Personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA)
- Direttori scolastici (quando previsti)
Il CCNI 2025 prevede:
- Creazione di una piattaforma nazionale per la gestione delle domande
- Estensione della copertura anche al personale con contratti breve (conferma per incarico)
- Innalzamento del massimale a 3.000 euro
- Introduzione di pacchetti annuali dedicati alla prevenzione
- Maggiore chiarezza sui tempi di rimborso (massimo 60 giorni)
Per quanto riguarda il personale beneficiario di tale copertura assicurativa, si specifica che l’assistenza riguarda sia gli insegnanti con contratto a tempo indeterminato che quelli a tempo determinato nelle scuole pubbliche o parificate (limitatamente alle OO. SS. pertinenenti che hanno firmato il suddetto CCNI).
L’unica differenza tra personale a tempo indeterminato e personale a tempo determinato è che nel primo caso l’adesione è automatica previo il consenso (valido per quattro anni), mentre per il secondo è necessario effettuare l’adesione ogni volta che si sottoscrive un nuovo contratto.
Il CCNI ha una validità quadriennale (2026/2029) e, per il personale di ruolo, come già precisato, l’adesione avviene una sola volta ed è efficace per l’intero quadriennio, a condizione che si mantenga la continuità del servizio. La copertura interrompe automaticamente solo in caso di cessazione dal servizio.
Il personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato (sia esso temporaneo o annuale, al momento della firma di ciascun contratto a tempo determinato, occasionale o annuale) dovrà:
- contattare l’ufficio segreteria della scuola
- richiedere il modulo di adesione oppure scaricarlo dalla piattaforma nazionale dedicata.
Dopo aver compilato il modulo, restituirlo alla segreteria e attendere l’attivazione della copertura.
La segreteria fornirà le credenziali per accedere alla piattaforma dedicata.
Anche il personale a tempo indeterminato dovrà seguire la medesima procedura, sebbene questa venga effettuata solo una volta, quando il MIM avrà concluso la procedura di gara e assegnato all’istituto il compito di gestire le pratiche e la nuova piattaforma nazionale che verrà creata.
Adesso, analizziamo quali prestazioni sanitarie sono previste e saranno rimborsate grazie all’assistenza sanitaria delineata nel CCNI del 29 dicembre 2025:
- Visite mediche specialistiche
- Esami diagnostici come radiografie, TAC, risonanze magnetiche, ecografie
- Trattamenti odontoiatrici di base
- Ricoveri sia programmati che d’urgenza
- Contributi per visite, analisi e medicinali
- Pacchetti per la prevenzione annuale
Le spese che possono essere rimborsate non possono superare i 3.000 euro all’anno e il rimborso è attivabile presentando la documentazione delle spese effettuate, entro i termini e secondo le modalità stabilite nel regolamento operativo allegato al CCNI.
Per procedure che comportano costi elevati (come interventi chirurgici o diagnostica avanzata), esistono delle percentuali di rimborso che possono raggiungere il 100% in caso di prestazioni effettuate presso strutture convenzionate. Qualora si ricorra a cliniche o specialisti non convenzionati, di solito si applica una franchigia.
Esistono dei limiti specifici per alcune categorie di prestazioni in ambito odontoiatrico e fisioterapico, oltre a un tetto massimo per il rimborso dei ticket.











































