21/10/2025 – Concorso PNRR 3: è meglio partecipare con una laurea o con una abilitazione? Qual è la scelta migliore?

Il bando PNRR 3 per l’accesso alle classi di insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado stabilisce che i requisiti per partecipare siano:
- possedere una laurea del vecchio ordinamento, specialistica o magistrale (che deve essere allineata alle classi di insegnamento, quindi includendo eventuali CFU o CFA mancanti) e avere l’abilitazione per insegnare nella specifica classe di concorso.
In alternativa:
- laurea più un minimo di tre anni di insegnamento negli ultimi cinque anni, anche non consecutivi, con almeno un anno nella classe di concorso a cui si sta partecipando (non si può candidare solo con la laurea e 24 CFU come in precedenza).
Detto ciò, è necessario un approfondimento riguardo alla valutazione dei requisiti di accesso riportati nella tabella allegata B al bando di concorso.
La sezione A.1.1 stabilisce che vengano attribuiti 12,50 punti in base al titolo di accesso utilizzato. Questo punteggio risulta dall’applicazione della seguente formula:
Voto del titolo di accesso in centesimi meno il punteggio minimo del titolo, cioè 75, diviso 2.
Se un docente si è laureato con 75, non riceverà punti poiché il risultato della formula risulterebbe pari a ZERO. Al contrario, per ogni punto che supera 75 (quindi a partire da 76), si guadagnerà 0,50 punti.
Pertanto, solo raggiungendo un punteggio di 100/100 si otterrà il punteggio massimo di 12,50.
Se i titoli di accesso non sono in centesimi, devono essere convertiti in base a 100.
Il punteggio che deriva dal titolo di accesso (a seconda che si utilizzi il titolo di laurea o l’abilitazione, nei casi in cui si acceda con tre anni, sarà appunto la laurea; se l’accesso è dato dall’abilitazione, si utilizzerà l’abilitazione, mentre se si possiedono entrambi i titoli, è importante seguire attentamente il nostro documento).
ESAMINIAMO IL CASO DI CHI ACCEDE CON L’ABILITAZIONE.
Coloro che hanno conseguito l’abilitazione attraverso il superamento del concorso ordinario, oltre al punteggio calcolato come descritto in precedenza utilizzando il voto di abilitazione, le tabelle ministeriali prevedono anche l’aggiunta di:
- ulteriori 12,5 punti per l’inclusione in graduatoria di merito, ovvero per aver superato tutte le prove di un precedente concorso ordinario che riguarda il posto specifico.
Il punteggio è previsto anche solo per il “superamento” delle prove concorsuali. Non è quindi necessario essere inseriti nella graduatoria di merito, come confermato dalla FAQ Ufficiale n. 28.
Va sottolineato, inoltre, che questo punteggio (12,5 punti) è dovuto senza considerare se il candidato sia entrato in concorso con il “titolo di abilitazione” o con il “titolo di laurea + i 3 anni di servizio”.
ATTENZIONE: Non è invece possibile ricevere il punteggio relativo alle voci A.1.2 e A.1.3, come chiarito dalle FAQ ufficiali 18, poiché i punteggi in questione si riferiscono a “percorsi di abilitazione” e non all’abilitazione ottenuta mediante il superamento del concorso.
IN SOSTANZA
Se un candidato indica come titolo di accesso l’abilitazione conseguita tramite concorso, potrà richiedere sia il punteggio di cui alla voce B.4.1 (12,5 punti), sia il punteggio aggiuntivo (fino a un massimo di ulteriori 12,5 punti) calcolato secondo quanto descritto.










































