29/09/2026 – NOVITÀ RIGUARDO LA CERTIFICAZIONE MEDICA PER VALIDARE L’ASSENZA DAL LAVORO – COMUNICATO INPS

L’INPS ha introdotto importanti novità sulla decorrenza della tutela previdenziale della malattia, estendendo il riconoscimento economico dell’assenza anche al giorno precedente alla visita medica ambulatoriale. Con laCircolare INPS n. 92 del 4 settembre 2026, l’Istituto supera la vecchia distinzione tra visita domiciliare e in studio, riducendo l’impatto del carico di lavoro dei medici di medicina generale e agevolando i lavoratori dipendenti privati.

Prima di questa riforma, il giorno antecedente al rilascio del certificato veniva riconosciuto economicamente dall’INPS esclusivamente in caso di visita domiciliare. Se il lavoratore si recava fisicamente in ambulatorio, la copertura partiva tassativamente dal giorno stesso della visita.
Con le nuove disposizioni della Circolare 92/2026, la retroattività della giustificazione sanitaria viene parificata. L’indennità scatta dal giorno precedente la redazione del documento a prescindere dal tipo di visita (sia essa ambulatoriale o domiciliare).

Il riconoscimento del giorno antecedente alla visita non è automatico, ma è vincolato al rispetto di precise regole:

  • il medico curante deve esplicitamente inserire nel certificato, all’interno del campo “Dichiara di essere ammalato dal…”, la data del giorno prima;
  • la retroattività massima consentita è di un solo giorno prima della visita;
  • la copertura del giorno precedente viene esclusa se quest’ultimo cade di sabato, domenica o in un giorno festivo infrasettimanale. In questi casi il lavoratore deve comunque rivolgersi al servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica).

Il CCNL Scuola (Comparto Istruzione e Ricerca) prevede una disciplina molto dettagliata per la gestione delle assenze per malattia, che si articola su obblighi stringenti per il dipendente (docente o ATA) e su precisi scaglioni di trattamento economico.
La regolamentazione contrattuale e normativa si focalizza sui seguenti punti cardine:

  1. Gli obblighi del dipendente (Comunicazione e Certificato)
  • Il lavoratore è tenuto a comunicare tempestivamente l’assenza alla scuola prima dell’inizio dell’orario di lavoro (riferito all’orario di apertura del plesso scolastico, es. ore 8:00, e non all’ora di inizio della propria specifica lezione o turno). Se si presta servizio in più scuole, la comunicazione va fatta a tutte le sedi.
  • L’assenza deve essere giustificata dall’invio di un certificato medico telematico trasmesso all’INPS. Il dipendente deve poi comunicare il numero di protocollo del certificato alla segreteria della scuola.
  • Per i primi due eventi di malattia dell’anno solare (se inferiori a 10 giorni), il certificato può essere rilasciato anche da un medico privato. Dalla terza assenza in poi, o per qualunque assenza superiore a 10 giorni, il certificato deve essere rilasciato esclusivamente da un medico o struttura del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) o convenzionato.
  1. Il trattamento economico (Quanto si viene pagati)
    Il CCNL garantisce la conservazione del posto di lavoro per un massimo di 18 mesi (periodo di comporto), ma la retribuzione subisce una riduzione progressiva a seconda dei mesi di assenza accumulati nel triennio precedente:
  • Primi 9 mesi: Retribuzione al 100%.
  • Successivi 3 mesi (da 10 a 12): Retribuzione ridotta al 90%.
  • Ultimi 6 mesi (da 13 a 18): Retribuzione ridotta al 50%.
  • La “Trattenuta Brunetta” sui primi 10 giorni
    Indipendentemente dalle percentuali sopra citate, per ogni singolo evento di malattia, nei primi 10 giorni di assenza viene applicata la decurtazione prevista dalla legge (D.L. 112/2008). Al dipendente viene corrisposto solo il “trattamento fondamentale”, con l’esclusione di qualsiasi indennità accessoria (es. il compenso per le ore eccedenti o il fondo di istituto).
  1. Le tutele speciali: “Gravi Patologie”
    L’Art. 17, comma 9 del CCNL prevede una deroga fondamentale a protezione dei lavoratori più fragili:
  • In caso di gravi patologie che richiedono terapie salvavita o invalidanti (certificate dall’ASL o dal medico competente), i giorni di assenza per effettuare le terapie (e i giorni di convalescenza da esse determinati) sono pagati al 100%.
  • Questi giorni non vengono conteggiati nei 18 mesi del periodo di comporto e sono totalmente esenti dalla trattenuta economica dei primi 10 giorni e dalle fasce di reperibilità della visita fiscale.
  1. Visite fiscali e fasce di reperibilità
    Il dirigente scolastico ha l’obbligo di richiedere la visita fiscale fin dal primo giorno in determinate condizioni di controllo dell’assenteismo. Il personale della scuola deve restare reperibile al domicilio comunicato nei seguenti orari (validi per tutta la Pubblica Amministrazione), sette giorni su sette compresi i festivi:
  • Mattina: dalle 10:00 alle 12:00
  • Pomeriggio: dalle 17:00 alle 19:00
    L’assenza ingiustificata alla visita fiscale comporta severe sanzioni disciplinari e la perdita della retribuzione.