13/09/2022 – Supplenze Ed. motoria scuola primaria, contratti vanno integrati con ore di programmazione
Gli aspiranti, che hanno ottenuto una supplenza relativa all’insegnamento di educazione motoria nella scuola primaria, devono svolgere anche le ore di programmazione. Quante?
Classi interessate
Ricordiamo che la legge n. 234/2021 ha previsto che l’educazione motoria nella scuola primaria sia impartita nelle classi quinte, a decorrere dall’a.s. 2022/23, e nelle classi quarte, a decorrere dall’a.s. 2023/24.
Per l’a.s. 2022/23, i posti destinati al nuovo insegnamento sono in totale 2.247, derivanti dalla somma di: 13 posti interi interni attivabili; 2234 posti equivalenti alla somma, a livello provinciale, degli apporti orari di due ore per classe ricondotti a posti intero.
Copertura posti
La suddetta legge, inoltre, ha disposto che:
- i posti destinati al nuovo insegnamento siano coperti tramite l’assunzione a tempo indeterminato dei docenti partecipanti al relativo concorso abilitante per titoli ed esami, da bandire negli anni 2022 e 2023;
- nel caso in cui le graduatorie del summenzionato concorso non siano disponibili per l’a.s. 2022/23, i posti sono coperti con contratti a tempo determinato, da assegnare agli aspiranti appartenenti alle classi di concorso A-48 e A-49 e inclusi nelle GPS (cosa che sta avvenendo, considerato che il concorso non è stato nemmeno bandito).
Supplenze
Conseguentemente a quanto detto sopra, ossia che il concorso non è stato bandito, gli aspiranti appartenenti alle classi di concorso A-48 e A-49 inclusi nelle GPS hanno potuto richiedere, nella domande per l’assegnazione delle supplenze, anche l’insegnamento di educazione motoria nella scuola primaria.
Al fine suddetto, era necessario indicare nelle istanze (presentate entro il 16 agosto u.s.) la richiesta di spezzoni orario in quanto, riguardando il nuovo insegnamento, per l’a.s. 2022/23, le sole classi quinte, per formare un posto intero è necessario unire più spezzoni.
Ore di programmazione
Il Ministero dell’istruzione, con nota n. 2116 del 09/09/2022, ha fornito indicazioni (per l’a.s. 2022/23) in merito al nuovo insegnamento.
Riguardo alle ore di programmazione, previste per tutti i docenti della scuola primaria (l’orario in tale grado di istruzione, infatti, è costituito da 22 ore di insegnamento più 2 di programmazione), la citata nota indica quanto segue:
L’articolo 1, comma 332, legge n. 234/2021 prevede che “il docente di educazione motoria nella scuola primaria è equiparato, quanto allo stato giuridico ed economico, ai docenti del medesimo grado di istruzione”. Ne consegue che i contratti a tempo determinato, stipulati a fronte dell’esistenza di disponibilità orarie di insegnamento inferiori a posto intero, devono essere integrati con le ore di programmazione, adottando i medesimi criteri utilizzati per i docenti di scuola primaria, come previsto al paragrafo 2.3 della nota prot. n. 28597 del 29 luglio 2022.
In caso di contratti stipulati per un numero di ore inferiore a posto intero, dunque, gli stessi (contratti) sono integrati con le ore di programmazione, secondo quanto indicato nella circolare recante indicazioni sull’attribuzione delle supplenze a.s. 2022/23:
I posti, gli spezzoni orari ed i posti part-time che residuino dopo le utilizzazioni del personale di ruolo devono essere integrati con le ore di programmazione da attribuire nei contratti a tempo determinato secondo il seguente criterio ed entro il limite orario massimo previsto dal CCNL. Le ore da considerare per l’adeguamento devono riguardare le sole ore di insegnamento frontale pari a 22 settimanali. A tali ore si aggiungono rispettivamente, 1 ora di programmazione per ogni 11 ore e 2 ore di programmazione per ogni 22 ore. Ne consegue, pertanto, che da 1 a 11 ore si aggiunge un’ora di programmazione, da 12 a 22 ore si aggiungono 2 ore
Le ore di programmazione, dunque, sono assegnate nella maniera seguente:
- per le supplenze sino a 11 ore si aggiunge un’ora di programmazione
- per le supplenze da 12 a 22 ore si aggiungono 2 ore di programmazione
In definitiva, in sede di sottoscrizione del contratto con il dirigente della scuola assegnata, il medesimo (contratto) va integrato con le ore di programmazione, secondo quanto detto sopra.
Nota 2116 del 09/09/2022 del Ministero dell’Istruzione
Fonte: Orizzonte Scuola