12/09/2022 – Docenti educazione motoria alla primaria, come funzionano le supplenze? Le indicazioni del Ministero

Il Ministero dell’Istruzione fornisce chiarimenti in merito all’insegnamento di educazione motoria nelle classi quinte della scuola primaria da parte di docenti specialisti per l’anno scolastico 2022/23. Ecco cosa dice il Ministero in merito alle supplenze.

Per prima cosa, il capo Dipartimento Stefano Versari scrive che l’articolo 1, comma 332, legge n. 234/2021 prevede che “il docente di educazione motoria nella scuola primaria è equiparato, quanto allo stato giuridico ed economico, ai docenti del medesimo grado di istruzione“.

Ne consegue che i contratti a tempo determinato, stipulati a fronte dell’esistenza di disponibilità orarie di insegnamento inferiori a posto intero, devono essere integrati con le ore di programmazione, adottando i medesimi criteri utilizzati per i docenti di scuola primaria.

Per quanto riguarda l’attribuzione degli incarichi a tempo determinato, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 337, della legge n. 234/2021, le supplenze fino al 31/08/2023 e fino al 30/06/2023, relative rispettivamente ai posti vacanti e agli spezzoni orario dell’insegnamento di educazione motoria nella scuola primaria, sono gestite dagli Uffici di ambito territoriale con il supporto del Sistema informativo, insieme a tutte le altre tipologie di supplenze, attingendo dalle GPS delle classi di concorso A048 e A049. A tal fine, ricorda il Ministero, gli aspiranti hanno prodotto apposita istanza POLIS dal 2 al 16 agosto.

Per le supplenze da conferire sulla base dello scorrimento delle graduatorie di istituto, in assenza
di graduatorie specificamente riferite all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, gli istituti comprensivi utilizzano le graduatorie della classe di concorso A049, mentre le direzioni didattiche possono fare riferimento alle graduatorie delle scuole viciniori.

NOTA

Fonte: Orizzonte Scuola