05/07/2022 – Norme transitorie per l’accesso al concorso e per l’immissione in ruolo-

Ieri vi abbiamo illustrato sinteticamente le nuove regole di reclutamento In via ordinaria, contenute nel DL 36 del 30 aprile 2022, convertito nella Legge n. 79 del 29 giugno 2022 recante: “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e di resilienza (PNRR)”.
La stessa legge prevede anche le seguenti
NORME TRANSITORIE

Posti comuni

Fino al 31 dicembre 2024 sono comunque ammessi a partecipare al concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico coloro che:

  1. siano in possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso,
  2. abbiano conseguito almeno 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale e a condizione che parte dei CFU/CFA siano di tirocinio diretto.
  3. Sono ammessi a partecipare anche coloro che, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.
  4. In ogni caso possono partecipare coloro che, oltre a possedere il titolo di studio idoneo, hanno svolto, entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre, nei cinque anni precedenti,

Posti di sostegno
Partecipano al concorso coloro che hanno superato i percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.

Fino al 31 dicembre 2024 accedono ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità coloro, ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato, che
a) abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione (compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni)
b) e che siano in possesso dell’abilitazione all’insegnamento e del titolo di studio valido per l’insegnamento.
I percorsi sono svolti con modalità di erogazione interamente in presenza o, esclusivamente per attività diverse dalle attività di tirocinio e laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al 20 per cento del totale.