14/11/2021 – pace contributiva e riscatto laurea a “costo ridotto”

La Pace contributiva è limitata al triennio 2019/2021; quindi, salvo proroga, la richiesta deve essere presentata entro il 31.12.2021, e può utilizzarla solo chi ha avuto il primo contributo dopo il 31.12.1995 e quindi rientra nel calcolo pensionistico con il sistema contributivo puro.
Per potenziare la propria posizione assicurativa utilizzando questa opportunità, è necessario attivarsi quanto prima.
La Pace contributiva ai sensi dell’art 20, commi da 1 a 5, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 (reddito di cittadinanza) rende possibile, per i dipendenti del settore scuola, il riscatto dei “buchi contributivi” non coperti da contribuzione figurativa (es. disoccupazione), tra la fine di una supplenza e l’inizio della successiva.
Si possono riempire tali “buchi” fino ad un massimo di 5 anni.
Il periodo per il quale si chiede la Pace contributiva deve essere posteriore al 31.12.1995 ed antecedente il 29.01.2019, data di entrata in vigore del D.L. n. 4/2019.
L’anzianità contributiva acquisita per effetto del riscatto richiesto con la Pace contributiva è utile sia ai fini del diritto a pensione che per il calcolo della stessa.
L’onere è calcolato in base ai criteri fissati dal comma 5 dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. L’onere così determinato è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50% con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi. Come avviene per il recupero delle spese di ristrutturazione della casa.
Si può pagare in 120 rate (10 anni) senza interessi.

La richiesta è solo on line e si consiglia di fruire del servizio gratuito di un Patronato.

Riscatto studi universitari con le modalità “agevolate”
Contrariamente alla scadenza fissata al 31.12.2021 per la Pace contributiva, la presentazione della domanda per il riscatto agevolato della laurea potrà essere presentata anche dopo il 2021.
Il riscatto del periodo degli studi universitari con la modalità “agevolata”, in base ai criteri fissati dal comma 5 dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può essere richiesto anche da coloro che non sono nel sistema del contributivo puro, ossia coloro che hanno contribuzione antecedente l’1.01.1996. In tal caso al momento della richiesta del riscatto debbono optare per il calcolo della futura pensione con il sistema di calcolo contributivo puro.

Fonte: ObiettivoScuola