14/10/2021 – permessi per diritto allo studio: 150 ore

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE CONCERNENTE I CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA. Valido per gli anni solari 2020, 2021 e 2022

Il personale docente e il personale Ata, assunto presso gli istituti scolastici e di istruzione, ha la possibilità di fruire, ogni anno, di appositi permessi per finalità di studio e di approfondimento tecnico-scientifico.

permessi diritto allo studio sono delle ore di assenza dal lavoro retribuite che possono essere richieste dalle seguenti categorie di dipendenti del settore scolastico:

  • personale docente;
  • persona educativo;
  • personale Ata;
  • insegnanti di religione cattolica.

I permessi diritto allo studio possono essere richiesti sia dal personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato che dai dipendenti a termine. Inoltre, i permessi spettano sia ai lavoratori con orario di lavoro pieno sia ai dipendenti con orario di lavoro parziale. Nelle ipotesi di contratto di lavoro part time, i permessi per studio sono concessi in proporzione alla durata dell’incarico e delle ore di servizio.

permessi retribuiti per motivi di studio sono finalizzati a frequentare dei corsi di studio. In particolare, il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione prevede che siano i contratti integrativi regionali a stabilire:

  • le tipologie di corsi;
  • la ripartizione delle ore tra frequenza, esami e studio libero;
  • l’ordine di priorità in base al quale vengono graduate le domande.

Inoltre, i contratti integrativi regionali possono regolare una possibile quota massima assegnabile in relazione alla tipologia del percorso per consentire di soddisfare un maggior numero di richieste.

In linea generale, i permessi per studio possono essere richiesti per frequentare:

  • corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza;
  • corsi finalizzati al conseguimento di titoli di qualificazione professionale (compresi i corsi di abilitazione e di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno, corsi di riconversione professionale e quelli comunque riconosciuti nell’ambito dell’ordinamento pubblico);
  • corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea (o titolo equipollente) o di istruzione secondaria;
  • corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio post-universitario.

Fa parte della competenza esclusiva dei dirigenti scolastici verificare:

  • i presupposti del diritto ai permessi dei singoli richiedenti;
  • la concessione dei permessi;
  • il diniego dei permessi.

Ogni lavoratore che ne ha diritto può richiedere un massimo di 150 ore individuali di permessi per la frequenza di corsi di studio che danno diritto ai permessi diritto allo studio. Il monte ore può essere fruito dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento.

Durante la fruizione delle ore di permesso, il lavoratore è esonerato dalla prestazione di lavoro e mantiene il diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato se si fosse normalmente recato in servizio.

Per quanto concerne le modalità di erogazione dei permessi diritto allo studio, occorre considerare che, ogni anno, il lavoratore che ne intende fruire deve presentare un’apposita domanda. Per quanto concerne i permessi retribuiti per l’anno 2022, la domanda scadrà il 15 Novembre 2021.

Il lavoratore, per verificare le modalità di inoltro della domanda di permessi per diritto allo studio, deve verificare cosa è previsto dal proprio ufficio scolastico regionale e dal proprio ambito territoriale di competenza. Nei siti di queste istituzioni, sono pubblicati i criteri per la presentazione delle domande. La richiesta di fruizione dei permessi deve essere consegnata alla segreteria didattica della scuola in cui si presta servizio che provvederà ad inoltrarla all’ufficio scolastico regionale.

Occorre ricordare che i permessi per diritto allo studio sono concedibili, al massimo, al 3% dell’organico in servizio a livello provinciale. Il personale che beneficia dei permessi già in un’altra provincia conserva la parte oraria residua fino al 31 dicembre senza che questo rientri sul contingente disponibile nella nuova provincia.

Fonte: https://www.laleggepertutti.it/

Fruizione dei permessi per “Diritto allo Studio: 150 ore”

Riportiamo alcuni pareri espressi dall’ARAN in merito alla corretta applicazione della normativa che regola la fruizione dei permessi per il diritto allo studio.

In che cosa consiste la disciplina contrattuale del diritto allo studio nel comparto Scuola?

II CCNL del comparto Scuola non hanno definito una apposita disciplina del diritto allo studio, ma si sono limitati a richiamare, all’ art. 146, comma 1, lett. g), del CCNL del 29.11.2007, la precedente regolamentazione pubblicistica dell’istituto contenuta nell’art. 3 del D.P.R. n. 395/1988, che così continua a trovare applicazione nel comparto scuola nella sua originaria formulazione.

Tale norma prevede, per i permessi per diritto allo studio, una misura “massima” annua pari a 150 ore e una platea di beneficiari pari al 3% delle unità di personale in servizio all’inizio di ogni anno.

Pertanto se più soggetti chiedono un permesso per diritto allo studio per un numero di ore inferiori al massimale stabilito, ciò non comporta l’ampliamento della sua attribuzione essendo vincolante il limite percentuale dei beneficiari.

Il limite percentuale, infatti, va riferito al personale e non alle ore di permesso, le quali possono essere chieste e concesse anche in misura inferiore al massimo disponibile.

A quale livello di contrattazione vengono definiti i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio?

Ai sensi dell’art. 4 del CCNL 29/11/2007 i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, sono definiti nell’ambito della contrattazione integrativa, presso ciascuna direzione regionale.

Nell’ambito dei permessi per diritto allo studio, pari a 150 ore individuali per ciascun anno, può essere ricompreso anche il tempo di percorrenza necessario per raggiungere la sede delle lezioni?

In base alla formulazione della disciplina contenuta all’art. 3 del D.P.R. n. 395/1988, cui il CCNL del comparto Scuola fa rinvio, si ritiene che nel computo del monte ore dei permessi studio debba essere incluso il tempo di percorrenza necessario per recarsi nel luogo di svolgimento delle lezioni.

Infatti ciò che rileva, al fine della quantificazione dei permessi, è l’arco temporale in cui il dipendente deve assentarsi dal luogo di lavoro per partecipare alle lezioni o ai corsi. Pertanto, ad esempio, nel caso del dipendente che intenda frequentare due ore di lezione presso l’Università di appartenenza, in concomitanza con l’orario di lavoro, dovrà fruire non solo delle due ore di permesso, ma a queste dovrà ricomprendere anche il tempo utilizzato per raggiungere la sede di svolgimento delle lezioni. Infatti le ore di permesso fruite devono corrispondere all’intera durata dell’assenza e le stesse dovranno essere decurtate dal monte-ore annuo a disposizione del dipendente.

Peraltro, sulla rilevanza dell’elemento della necessaria collocazione delle lezioni nell’ambito dell’orario di lavoro, si è espressa anche la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro (sentenza n. 10344 del 22 aprile 2008), secondo la quale i permessi in questione possono essere utilizzati “soltanto per frequentare i corsi indicati dalla clausola contrattuale in orari coincidenti con quelli di servizio e non per le necessità connesse all’esigenza di preparazione degli esami, ovvero per le altre attività complementari (come ad esempio i colloqui con i docenti o il disbrigo di pratiche di segreteria).”

I permessi per il diritto allo studio possono essere concessi agli studenti fuori corso?

I permessi per diritto allo studio possono essere attribuiti anche agli studenti fuori corso, purché siano rispettate le priorità prescritte dalla disciplina dell’art. 13 del CCNL del 16 maggio 2001.

I permessi per diritto allo studio possono essere richiesti per la frequenza di corsi serali?

In proposito, occorre precisare che i permessi per motivi di studio devono essere fruiti solo per assentarsi dal lavoro per la frequenza dei corsi nei giorni e nelle ore durante le quali il dipendente dovrebbe rendere la sua ordinaria prestazione lavorativa. Pertanto, nell’ipotesi di un corso di studi in orario serale, il dipendente potrà usufruire dei permessi di studio solo qualora la sua prestazione lavorativa viene svolta secondo un’articolazione oraria che coincida con lo svolgimento del corso.

In caso contrario oppure nei casi in cui le lezioni sono effettuate al di fuori dell’orario di lavoro, il dipendente non ha alcun titolo a fruire dei permessi in esame, la cui finalità è quella di consentire la frequenza di corsi solo qualora lo svolgimento degli stessi coincida con l’orario di lavoro del dipendente interessato.