09/09/2021 – Supplenze docenti e ATA –

Alcune disposizioni da ricordare

• I contratti a tempo determinato devono recare in ogni caso il termine.

• La stipula del contratto rende immediatamente fruibili gli istituti di aspettativa e congedo previsti da CCNL.

• Anche il personale a tempo determinato ha la possibilità di differire la presa di servizio per i casi previsti dalla normativa (es. maternità, malattia, infortunio, etc…).

• Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea, è prorogata al medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.

• Qualora il titolare si assenti in un’unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni (Natale, Pasqua, Carnevale…) e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza. E’ importante esclusivamente l’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dal tipo di assenza del titolare stesso.

• Le domeniche, le festività infrasettimanali nonché, per i docenti, il giorno libero dell’attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto, sono retribuite e da computarsi nell’anzianità di servizio. Nel caso di completamento di tutto l’orario settimanale ordinario, si ha ugualmente diritto al pagamento della domenica.