20/08/2021 – Green Pass: regole per Scuola e Università dal 1° settembre

Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario: in dettaglio le regole del decreto Green Pass, in vigore da settembre.

In Gazzetta Ufficiale le nuove regole per l’anno scolastico 2021-2022, con il nuovo obbligo di Green Pass Covid che si applica già a partire dal primo settembre. Nel Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111 recante Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti (GU Serie Generale n.187 del 06 agosto), viene inserito l’Articolo 9-ter al DL 52/2021 in base al quale si definiscono i seguenti commi.

Decreto Green Pass: il testo integrale in PDF

  1. Dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, tutto il personale scolastico e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19.
  2. Il mancato rispetto delle disposizioni da parte del personale è considerata assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti retribuzione né altro compenso o emolumento.
  3. Le disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.
  4. I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate da relativo DPCM. Con circolare del Ministro dell’Istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica. Con riferimento al rispetto delle prescrizioni da parte degli studenti universitari, le verifiche sono svolte a campione con le modalità individuate dalle università.
  5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 è soggetta a sanzioni.

Le disposizioni, per quanto possibile, si applicano anche alle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università.