12/05/2021 – – Scuola secondaria di secondo grado – Valutazione periodica e finale nelle classi intermedie –

  • Il consiglio di classe procede alla valutazione degli studenti sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza.
  • Sono ammessi alla classe successiva gli studenti che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina.
  • Nel caso in cui il voto di profitto dell’insegnamento trasversale di Educazione civica sia inferiore ai sei decimi, opera, in analogia alle altre discipline, l’istituto della sospensione del giudizio. L’accertamento del recupero delle carenze formative relativo all’Educazione civica è affidato, collegialmente, a tutti i docenti che hanno impartito l’insegnamento nella classe, secondo il progetto d’istituto.
  • Per  procedere  alla  valutazione  finale  dello  studente,  le  istituzioni  scolastiche  possono stabilire,  per  casi  eccezionali,  motivate  e  straordinarie  deroghe  rispetto  al  requisito  di frequenza, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza pandemica.
  • Con riferimento all’attribuzione del credito scolastico nelle classi non terminali, restano ferme le  precedenti disposizioni.
  • Nella valutazione degli apprendimenti  le attività svolte in modalità a distanza e quelle svolte in presenza producono gli stessi effetti.
  • Il processo valutativo sul raggiungimento degli obiettivi di apprendimento avverrà
  • considerando le peculiarità delle attività didattiche realizzate, anche in modalità a distanza,
  • tenendo debito conto delle difficoltà incontrate dagli alunni e dagli studenti in relazione alle situazioni determinate dalla situazione emergenziale, con riferimento all’intero anno scolastico.

Nota MI  699 del 6.5.2021