06/11/2020 – Supplenti Covid ATA – Non vanno licenziati –

Negli  ultimi giorni si è creato un grave disorientamento nelle scuole per ché l’aggiornamento del sistema NOIPA non aveva considerato superato il “licenziamento “ dei supplenti ATA Covid ma solo quello dei docenti.

Sembra che alcuni DS si stiano già preoccupando di provvedere ai “licenziamenti” di tale personale.

La  legge 126 del 23.10.2020, invece,  non faceva distinzione tra i contratti per i docenti e per gli ATA.

La nota del  MI prot. 1990 del 5/11/2020 fa chiarezza:

I contratti già sottoscritti ai sensi dell’articolo 231-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 (si tratta dei cosiddetti “posti Covid-19”) non devono essere risolti, né nel caso dei docenti né in quello degli ATA.

Ripristina , di fatto, una norma di legge:

Possono essere attivati  ulteriori incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni. In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica, il personale assicura le prestazioni con le modalità del lavoro agile.