30/10/2020 – Scuole e misure per la famiglia

Sospensione dell’attività didattica in presenza

Un genitore lavoratore dipendente può svolgere  la  prestazione  di  lavoro  in  modalità  agile nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni sedici.

Possibilità di svolgere il lavoro agile

La possibilità di svolgere  la  prestazione  di  lavoro  in  modalità  agile è riconosciuta anche

per  tutto  o  parte  del   periodo corrispondente alla durata della quarantena  del  figlio  convivente, minore di anni sedici, disposta dal dipartimento di  prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL)  territorialmente  competente  a seguito di contatto verificatosi

  • all’interno del  plesso scolastico,
  • nell’ambito dello svolgimento di attivita’ sportive di  base, attivita’  motoria  in  strutture  quali  palestre,  piscine,  centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati ,
  • all’interno  di  strutture  regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.

Impossibilità a svolgere i lavoro agile

Se  la prestazione  lavorativa  non  può essere svolta in modalità  agile   uno  dei  genitori,  alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o  parte  del  periodo corrispondente alla durata della quarantena  del  figlio,  minore  di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della  ASL territorialmente  competente 

  • a  seguito  di  contatto   verificatosi all’interno del plesso scolastico ,
  • nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni quattordici. 

            In caso di figli di età  compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal         lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità é riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

DL n. 137 del 28.10.2020

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