29/09/2020 – ATA -Lasciare una supplenza breve… si può.

Si può lasciare una supplenza breve per una supplenza fino al termine delle attività o annuale.

ATA

Le supplenze sono di tre tipi:

a) supplenze annuali, per la copertura dei posti vacanti, disponibili entro la data del 31 dicembre, e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico;

b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche, per la copertura di posti non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico;

c) supplenze temporanee, per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti.

Per l’attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche agli assistenti amministrativi, agli assistenti tecnici, ai guardarobieri, ai cuochi e agli infermieri, si utilizzano le graduatorie dei concorsi provinciali per titoli (art. 554 del d.lgs.16 aprile 1994, n. 297) e, in caso di esaurimento, gli elenchi provinciali ;

per i collaboratori scolastici, si utilizzano le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli e, in caso di esaurimento, le corrispondenti graduatorie provinciali ad esaurimento per il conferimento delle supplenze, aggiornate ed integrate con l’inserimento del personale che negli ultimi tre anni scolastici ha prestato servizio per almeno trenta giorni nelle scuole statali, anche con rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti locali.

ATA. Il personale in servizio per una supplenza breve ha facoltà di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro fino al termine delle attività didattiche (30 giugno e oltre).

Attenzione:  I cosiddetti ATA supplenti COVID  (di cui vi abbiamo parlato il 21. 9 su questo sito) sono dei supplenti temporanei e quindi possono lasciare quella supplenza per un’ altra fino al 30 giugno o annuale.