24/09/2020 – Come si gestiscono alcuni casi e focolai da Covid 19.

Esaminiamo alcune delle indicazioni del’ISS (Istituto Superiore di Sanità) e ricordiamo che per dare piena attuazione alle indicazioni sanitarie vanno attivate le relazioni sindacali previste dalle disposizioni vigenti, ivi compreso l’art. 22 del CCNL in relazione agli ambiti di competenza.

  1. Alunno o operatore scolastico convivente di un caso

Qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso Covid-19 positivo, esso, su valutazione del Dipartimento di Prevenzione (DdP), sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del DdP in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso (si consulti il capitolo 2.3).

2. Alunno o operatore scolastico contatto stretto di un contatto stretto di un caso.

Qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un contatto stretto (ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da prendere a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal DdP e che quest’ultimo abbia accertato una possibile esposizione. In quel caso ci si comports come nel caso di   alunno o operatore scolastico convivente di un caso (punto 1)

Attenzione. In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ASL competente territorialmente di occuparsi dell’indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di ricerca e gestione dei contatti (contact tracing). Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti del caso confermato COVID-19 il DdP provvederà alla prescrizione della quarantena per i 14 giorni successivi all’ultima esposizione.