07/08/2020 – Le caratteristiche dell’organico aggiuntivo –

Misure per la ripresa dell’attività didattica in presenza nell’anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

Al VENETO sono stati assegnati:

  • Totale budget per il 2020 euro 21.011.722,01
  • Totale budget per il 2021 euro 33.387.270,27

a fronte di una disponibilità nazionale di circa 900.000.000,00 di euro

Sull’assegnazione di questi fondi al Veneto il numero degli alunni ha inciso per il 7,8% (e cioè euro 34.145.933,28); le richieste avanzate dall’ Ufficio scolastico regionale  sulla base delle esigenze segnalate dalle scuole hanno inciso per il 4,6% (e cioè euro 20.253.059,00). Totale euro  54.398.992,28, da utilizzare:

  1. Per comprovate necessità connesse al rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e nelle situazioni ove non sia possibile procedere diversamente, i DS potranno derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun grado di istruzione.
  1. Per attivare  ulteriori incarichi temporanei di personale docente e ATA, in relazione alle specifiche esigenze delle Scuole. Detti posti:
  • non sono disponibili per utilizzazioni e assegnazioni provvisorie,
  • hanno decorrenza giuridica ed economica dalla data di inizio delle lezioni o dalla effettiva presa di servizio,
  • hanno durata fino al termine delle lezioni e sono identificati dal sistema informativo con apposita funzione a sistema,
  • in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, i contratti di lavoro attivati si

       intendono risolti per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo.

  1. Per i contratti relativi al personale docente  si procede utilizzando le graduatorie di istituto
  1. Per i contratti relativi al personale ATA, si procede con le supplenze temporanee dalle graduatorie di istituto  non oltre il termine delle lezioni.
  1. Per quanto concerne le eventuali sostituzioni di questo personale si procede ai sensi e nei limiti della normativa vigente e, in ogni caso, fermo restando il prioritario ricorso al personale a qualunque titolo in servizio presso l’istituzione scolastica e in possesso di abilitazione o di titolo di studio idoneo, consentendo, ove non sia possibile procedere diversamente, la sostituzione del personale così assunto dal primo giorno di assenza.

(ordinanza ministeriale n. 83 del 5 agosto)