21/07/2020 – utilizzazioni e assegnazioni provvisorie ATA –

UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE PER IL PERSONALE ATA PER L’A.S. 2020/2021

Normativa di riferimento CCNI 8 luglio 2020 C.M. 9 luglio 2020 prot. n. 18134

Le domande Le domande sia di utilizzazione che di assegnazione provvisoria vanno presentate dal 13 luglio al 24 luglio 2020 in modalità cartacea.

Destinatari delle utilizzazioni

 In linea generale presenta domanda di utilizzazione il personale ATA che risulti a qualunque titolo senza sede definitiva.

In particolare:

• Il personale in soprannumero sull’organico dell’istituto di titolarità.

• Il personale trasferito a domanda condizionata o d’ufficio quale soprannumerario che chieda di essere utilizzato come prima preferenza nell’istituzione di precedente titolarità o, in subordine, nel comune di precedente titolarità.

• Il personale che, dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza, svolge mansioni di altro profilo comunque coerente.

• Il personale A.T.A. assunto a tempo indeterminato dal 1° settembre dell’anno scolastico precedente trasferito d’ufficio.

L’assegnazione provvisoria

L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia e per un massimo di 15 sedi. L’assegnazione provvisoria può essere richiesta indifferentemente per uno dei seguenti motivi:

a) ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;

b) ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;

c) gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;

d) ricongiungimento al genitore anche senza il requisito della convivenza.

Nella domanda occorre indicare, tra le preferenze, il comune di ricongiungimento, che deve precedere la preferenza per ogni altro comune.

L’indicazione della preferenza sintetica del comune di ricongiungimento è obbligatoria solo allorquando vengano richiesti altri comuni.

L’assegnazione provvisoria non può essere richiesta all’interno del comune di titolarità, con l’eccezione dei comuni che comprendono più distretti.

Personale part time

Per il personale part time l’assegnazione provvisoria, su specifica richiesta del personale interessato, può essere effettuata su spezzoni corrispondenti al proprio orario di servizio anche accorpando spezzoni diversi compatibili costituiti su più scuole.

 Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria

 Punto I – personale con gravi motivi di salute:

• personale ATA non vedente;

• personale ATA emodializzato.

Punto II – personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità.

Punto III – personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative:

• disabili di cui all’art. 21 della legge 104/92 con un grado di invalidità superiore ai 2/3 o con minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 648/50;

• personale che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia);

• disabili di cui all’art. 33, comma 6, della legge 104/92 (situazione di gravità).

Punto IV – assistenza:

• personale che assiste i seguenti familiari disabili di cui all’art. 33, commi 5 e 7 (situazione di gravità e necessità di assistenza continuativa, globale e permanente) della legge 104/92 che sia:

• genitore, anche adottante o chi esercita legale tutela, di soggetto con disabilità in situazione di gravità;

• coniuge o parte dell’unione civile di soggetto con disabilità in situazione di gravità;

• solo figlio/a individuato come referente unico che presta assistenza al genitore;

• lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età inferiore ai sei anni;

• lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età superiore a sei anni e inferiore a dodici anni limitatamente alle assegnazioni provvisorie interprovinciali.

• unico parente o affine entro il secondo grado (ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti) o unico affidatario di persona con disabilità in situazione di gravità.

Punto V – personale cessato a qualunque titolo dal collocamento fuori ruolo.

Punto VI – personale coniuge di militare o di categoria equiparata.

Punto VII – personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli Enti Locali.

Punto VIII – personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale.