11/06/2020 – Recupero degli apprendimenti nei nuovi percorsi degli istituti professionali –

La nota n. 9168 del 9 giugno 2020 avente per oggetto: “Ulteriori precisazioni e chiarimenti sull’applicazione dell’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020 concernente la “valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti”” fornisce ulteriori precisazioni alle precedenti indicazioni operative della nota prot. 8464 del 28 maggio scorso, anche su:

  • Piano di apprendimento individualizzato per i nuovi percorsi degli istituti professionali.

Piano di apprendimento individualizzato per i nuovi percorsi degli istituti professionali

Uno degli elementi distintivi dei nuovi percorsi degli istituti professionali (d.lgs 61/2017) risiede nella progettazione interdisciplinare, che:

  • da un lato fa riferimento ai risultati di apprendimento declinati in termini di conoscenze, abilità e competenze comuni a più discipline e insegnamenti,
  • dall’altro, si fonda sulle Unità di Apprendimento (UdA) confluenti nel Progetto Formativo Individuale (P.F.I.), documento che accompagna l’alunno durante l’intero quinquennio, basato su un bilancio personale dello studente, redatto nel primo anno di frequenza del percorso di istruzione professionale e aggiornato per tutta la sua durata.

In relazione al necessario raccordo tra le disposizioni dell’OM n. 11/2020 (valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020)  e quanto delineato in merito al suddetto nuovo assetto didattico e organizzativo degli istituti professionali, si precisa quanto segue:

 · i consigli delle classi in cui sono attivi i nuovi percorsi di istruzione professionale individuano i nuclei fondamentali e gli obiettivi di apprendimento non affrontati o che necessitano di approfondimento e li inseriscono nel Piano di integrazione degli apprendimenti (P.I.A.), nel rispetto del carattere interdisciplinare della progettazione e dei connessi risultati di apprendimento tipici del nuovo ordinamento, rispetto ai quali ciascun insegnamento offre il proprio contributo specifico;

· con riguardo al Piano di apprendimento individualizzato (P.A.I.) – destinato agli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi – analogamente a quanto considerato per il P.I.A., l’indicazione degli obiettivi di apprendimento e delle specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento tiene conto della dimensione interdisciplinare della progettazione didattica cui concorre ciascun insegnamento con il relativo specifico contributo.

Possedendo caratteristiche analoghe per funzioni, obiettivi e contenuti, al Progetto formativo individuale (P.F.I.), esso può costituire, a scelta dell’istituzione scolastica, parte sostanziale di quest’ultimo, evitando in tal modo duplicazioni o sovrapposizioni; in tal caso un estratto del P.F.I., per la parte contenente le informazioni afferenti al P.A.I., è allegato al documento di valutazione finale.

Con riguardo alla valutazione intermedia al termine del primo anno dei nuovi percorsi, si applicano le indicazioni contenute nella nota prot. 11981 del 4 giugno 2019 di questa Direzione generale, opportunamente coordinate con l’O.M. 11/2020.

Pertanto,

  • in caso di ammissione alla classe successiva, si procede all’adeguamento, ovvero alla revisione del P.F.I.,
  • in caso di non ammissione si procede alla rimodulazione del suddetto documento.

Per le classi del secondo biennio del previgente ordinamento degli istituti professionali, le indicazioni dell’O.M. n. 11/2020 trovano piena ed integrale applicazione senza necessità di specifici adattamenti.