23/03/2020 – Pensioni: anticipo del pagamento aprile, maggio e giugno 2020

Il pagamento delle rate di pensione, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, relativo ai mesi di aprile, maggio e giugno 2020, sarà anticipato rispetto alle normali scadenze e verrà distribuito su più giorni. Lo ha stabilito l’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri 19 marzo 2020, n. 652.

La decisione di anticipare i termini di pagamento ha lo scopo di consentire a tutti i titolari delle prestazioni di recarsi presso gli uffici postali in piena sicurezza, nel rispetto delle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19.

Il pagamento avverrà secondo il seguente calendario:

  • 26-31 marzo per la mensilità di aprile 2020;
  • 27-30 aprile per la mensilità di maggio 2020;
  • 26-30 maggio per la mensilità di giugno 2020.

Per la prima scadenza sono stati stabiliti i seguenti scaglioni, suddivisi in base alle iniziali del cognome del titolare della prestazione:

  • A-B giovedì 26 marzo;
  • C-D venerdì 27 marzo;
  • E-K sabato 28 marzo;
  • L-O lunedì 30 marzo;
  • P-R martedì 31 marzo;
  • S-Z mercoledì 1° aprile.

Anche per le successive mensilità Poste Italiane programmerà l’accesso agli sportelli dei titolari delle prestazioni in modo da scaglionare le presenze all’interno degli uffici postali.

Nel caso in cui a riscuotere non sia il titolare della prestazione, ma un suo delegato regolarmente autorizzato, per individuare il giorno di pagamento dovrà comunque fare riferimento al cognome del titolare.

Il pagamento in contanti o su libretto di risparmio postale resta a disposizione per la riscossione per 60 giorni a partire al primo giorno bancabile del mese di riferimento. La rata di aprile sarà quindi incassabile fino al 30 maggio prossimo.

Resta fermo che, trattandosi esclusivamente di una anticipazione del pagamento, il diritto al rateo di pensione si matura comunque il primo giorno del mese. Di conseguenza, nel caso in cui dopo l’incasso la somma dovesse risultare non dovuta, l’INPS richiederà la restituzione.

Fonte: portale web INPS.it