10/01/2020 – MOBBING – Quando si configura –

Quando si configura il mobbing lavorativo.

Il mobbing lavorativo si configura al ricorrere di precisi requisiti, che sostanzialmente denotano la sussistenza:

  • di una serie di comportamenti del datore di lavoro (elemento oggettivo);
  • di intenzioni persecutorie dei comportamenti (elemento soggettivo).

Elementi ribaditi nel mese scorso dalla Corte di Cassazione (sezione lavoro, 11 dicembre 2019, n. 32381).

Nello specifico:

  1. Innanzitutto è necessario che il datore di lavoro o un suo preposto o un altro dipendente sottoposto al suo potere direttivo pongano in essere contro la vittima una serie di comportamenti persecutori con intento vessatorio.  Essi devono essere sistematici e reiterati nel tempo e possono essere sia illeciti, sia, se considerati singolarmente, leciti.
  1. In secondo luogo,  deve esserci una lesione della salute, della personalità o della dignità del dipendente e tale lesione deve essere connessa alle condotte vessatorie.

Il mobbing, infatti, richiede un elemento psicologico ulteriore, che è il cosiddetto animus nocendi, il quale non solo vieta dei comportamenti anche se leciti, ma aggrava il significato giuridico e sociale di comportamenti che già sono vietati e sanzionati dall’ordinamento.

Vi deve essere, insomma, un maggior danno e un intento di degrado.