18/09/2019 – SUPPLENZE Altre annotazioni.

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Graduatorie di istituto

ALTRE ANNOTAZIONI

Ritorniano sull’ACCETTAZIONE (vedi nostro precedente volantino del 13.9.2019).

  • Anche il personale a tempo determinato ha la possibilità di differire la presa di servizio per i casi previsti (es. maternità, malattia, infortunio, etc…).
  • Inoltre può stipulare –su sua richiesta – contratti a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale (MIUR CM 3895 del 28.8.2019):

Il C.C.N.L. 2006-2009, nella parte ancora in vigore, prevede la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale. Si richiamano a tale proposito l’art. 25, c. 6, e l’art. 39, con particolare riguardo al c. 3, relativamente al personale docente ed educativo, e gli articoli 44 c. 8, 51 e 58 relativamente al personale ATA. Alle suddette disposizioni si dà luogo tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 73 del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008.

  • Se è già in con rapporto di lavoro ad orario non intero per periodo inferiore a quello del termine delle lezioni – oltre che accettare una supplenza fino al termine delle lezioni, al 30/6 o al 31/8- può completare l’orario (alle condizioni di cumulabilità previsti art. 4 del DM 131/07 –riportiamo di seguito solo il co. 1).

Completamento di orario e cumulabilità di diversi rapporti di lavoro

L’aspirante cui viene conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza ad orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo. Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.

Attenzione: Il completamento o l’elevazione dell’orario è un diritto.

Il personale di cui al presente articolo, con orario settimanale inferiore alla cattedra oraria, ha diritto, in presenza della disponibilità delle relative ore, al completamento o, comunque, all’elevazione del medesimo orario settimanale. (CCNL 2007 –art. 40, co. 7).

Mestre,18.09 2019                                                                                                         vol061920