03/04/2019 – TRASFERIMENTI ATA Mobilita del personale ATA 1

Oggi pubblichiamo le notizie che seguono.

Domani pubblicheremo “il sistema delle precedenze”.

 

 

La mobilità del personale Ata (amministrativo, tecnico e ausiliario) della scuola per l’anno scolastico 2019/20 è regolata dal CCNI 2019/21 e dall’ OM 203 del 8/3/2019.

______________________________________

 

E’ POSSIBILE PRESENTARE DOMANDA DI MOBILITÀ:

DALL’ 1 AL 26 APRILE 2019.

 

Termine ultimo per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili: 6 giugno 2019. Pubblicazione dei movimenti: 1 luglio 2019.

 

Per tutto il personale che intende presentare domanda di trasferimento e/o domanda di passaggio di profilo è obbligatorio l’invio tramite il portale MIUR di ISTANZE ON LINE.

 

La procedura cartacea deve essere utilizzata dal personale dichiarato soprannumerario dopo la data di scadenza del termine della presentazione della domanda (O. M. art. 3 c. 2) e dal personale che richiede il rientro o la restituzione al ruolo di provenienza (CCNI 2019/21);

 

 

Può presentare domanda:

‐ Tutto il personale Ata appartenente al ruolo provinciale con incarico a tempo indeterminato.

 

Deve presentare domanda:

‐ Il personale con incarico a tempo indeterminato che deve acquisire la sede definitiva con le

operazioni di mobilità;

‐ Il personale che ha perso la sede di titolarità ai sensi dell’art. 59 del CCNL 29/11/2007;

‐ Il personale della Croce Rossa Italiana e degli EE.LL. transitati nel comparto scuola;

‐ Il personale docente inidoneo e appartenente alle ex classi di concorso C555 e C999 transitato nei

ruoli del personale Ata;

‐ eventuale personale che ha ottenuto la mobilità professionale in profilo superiore ai sensi del

CCNI del 3/12/2009;

‐ personale che cessa dal collocamento fuori ruolo e chiede il rientro e personale che chiede la

restituzione al ruolo di provenienza.

In caso di mancata presentazione della domanda nella provincia di titolarità, il personale viene trasferito con punteggio zero.

Resta salva la possibilità di presentare la domanda per una sola altra provincia oltre a quella di titolarità.

Le domande vanno indirizzate alla scuola di titolarità o di servizio.

Il Dirigente Scolastico, dopo aver accertato l’esatta corrispondenza fra quanto dichiarato e la

documentazione prodotta in allegato alla domanda, consegna copia della stessa all’interessato, tramite la segreteria scolastica, e trasmette all’Ufficio Scolastico Territoriale competente le domande di trasferimento e di passaggio entro tre giorni dalla data ultima di trasmissione al sistema informativo delle domande. A sua volta l’UST valuta le domande ricevute e comunica alla scuola di servizio il punteggio assegnato e i diritti riconosciuti per la notifica all’interessato, che ha 10 giorni di tempo per un eventuale reclamo.

 

Possono essere presentate le seguenti domande:

‐ Domanda di trasferimento per la provincia di titolarità;

‐ Domanda di trasferimento per una sola altra provincia diversa da quella di titolarità;

‐ Domanda di passaggio di profilo nella stessa area nella provincia di titolarità;

‐ Domanda di passaggio di profilo nella stessa area nella sola altra provincia individuata.

La seconda provincia richiesta, in caso di trasferimento e di passaggio, deve coincidere.

Il passaggio può essere richiesto fino ad un massimo di tre profili nella stessa area.

Nella stesura della domanda le esigenze di famiglia non vengono valutate.

 

 

Le fasi della mobilità sono tre:

‐ I fase comunale: nell’ambito del comune di titolarità;

‐ II fase provinciale: nell’ambito di comuni diversi da quello di titolarità ma della stessa provincia;

‐ III fase movimenti territoriali interprovinciali e mobilità professionale.

 

Le operazioni di mobilità per altra provincia avvengono sul 50 % dei posti destinati alla mobilità territoriale provinciale, sui posti residuati dopo le prime due fasi della mobilità e dopo aver accantonato i posti per eventuali soprannumerari provinciali.

Non si tiene conto della domanda di trasferimento riferita alla provincia di titolarità nel caso in cui venga accolta la domanda di passaggio di profilo nella stessa provincia o di trasferimento ad altra provincia.

Non si tiene conto della domanda di trasferimento interprovinciale solo nel caso in cui venga accolta la domanda di passaggio ad altro profilo per la stessa provincia diversa da quella di titolarità (OM art. 23 c. 2).

Le preferenze esprimibili sono di numero non superiore a 15. Possono essere espressi i codici delle singole istituzioni scolastiche, del distretto, del comune, della provincia, dei Centri territoriali riorganizzati nei CPIA e delle piccole isole. Nell’ambito della scelta per comuni, distretti e provincie, è ininfluente inserire il codice con lettere iniziali EE, MM o SS poiché vengono prese in esame tutte le istituzioni scolastiche che risultano essere inserite nel bollettino ufficiale pubblicato annualmente dal MIUR partendo dalla scuola primaria, poi la secondaria di primo grado ed infine la secondaria di secondo grado. Qualora si desideri venga preso in considerazione un ordine diverso o siano escluse scuole di un certo tipo, si devono compilare le apposite caselle del modulo domanda indicando l’ordine di trattazione dei vari tipi di scuola.

 

________________________________________

 

GRADUATORIE D’ISTITUTO

Le graduatorie d’istituto hanno la funzione di individuare il personale in soprannumero, sono distinte per profilo professionale e, per gli assistenti tecnici, sono diverse per le varie aree di appartenenza. Il Dirigente Scolastico ha il compito di pubblicarle all’albo della scuola entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento. Hanno validità annuale e riportano, per ciascun dipendente, i punteggi attribuiti sulla base dei titoli posseduti entro il termine di presentazione delle domande di trasferimento, 26/04/2019 (anzianità di servizio, esigenze di famiglia, titoli generali).

 

Qualora l’interessato non abbia dichiarato i titoli posseduti o documentato le situazioni che danno titolo all’esclusione dalla graduatoria (precedenze I, III, IV e VII dell’art. 40) il Dirigente Scolastico provvederà d’ufficio, in base agli atti in suo possesso. A parità di punteggio, la precedenza è determinata in base alla maggiore età anagrafica.

 

Il personale che è entrato a far parte dell’organico dell’istituto con mobilità volontaria dal precedente primo settembre, indipendentemente dal punteggio posseduto, deve essere posizionato negli ultimi posti della graduatoria e sarà preceduto da chi era già titolare nella scuola dagli anni precedenti o che è stato trasferito nella scuola sempre dal primo settembre scorso, ma con mobilità d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatto in una delle preferenze espresse (CCNI art. 45 c. 5).

 

Sono esclusi dalla graduatoria interna d’istituto per l’individuazione dei perdenti posto i beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), IV) e VII) (CCNI art. 40 c. 2):

  1. I) ‐ disabilità e gravi motivi di salute;

III) ‐ personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative;

  1. IV) ‐ assistenza al coniuge, al figlio, al genitore (da parte del figlio unico in grado di prestare assistenza), al

fratello o sorella convivente con l’interessato (nel caso in cui i genitori non possano provvedere

all’assistenza del figlio perché totalmente disabile o in caso di scomparsa dei genitori medesimi) in

situazione disabilità;

Per il personale di cui al punto IV) l’esclusione dalla graduatoria d’istituto si applica solo se si è titolari o incaricati in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito.

Qualora la scuola di titolarità o di incarico sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell’assistito l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico 2019/2020, domanda volontaria di trasferimento per il domicilio dell’assistito. Quanto sopra non si applica qualora la scuola di titolarità o di incarico comprenda sedi (plessi, sezioni associate) ubicate nel comune o distretto sub comunale del domicilio del familiare assistito.

VII) ‐ personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli Enti Locali.

Per gli amministratori degli Enti Locali tale esclusione va applicata solo durante l’esercizio del mandato amministrativo e solo se titolari nella stessa provincia in cui esercitano il mandato.

Il Dirigente Scolastico dopo aver pubblicato le graduatorie definitive (entro i quindici giorni successivi alla scadenza delle domande di mobilità), individua gli eventuali soprannumerari, ai quali deve essere notificato il provvedimento, con l’indicazione del relativo punteggio che ha determinato la posizione in graduatoria.

Se nel corso dei movimenti, si riforma il posto nella scuola di titolarità, il personale Ata viene

automaticamente riassorbito nell’organico dell’istituzione scolastica con conseguente annullamento della sua domanda di trasferimento.

La domanda deve essere presentata in modalità cartacea entro cinque giorni dalla notifica della

comunicazione di soprannumerarietà.

Se il perdente posto opta per la scelta di partecipare comunque al movimento, evidenziando il ”SI”, parteciperà alla fase di trasferimento a domanda. In tal caso viene meno lo stato di soprannumerario con la perdita del diritto di precedenza nel rientro nella scuola di precedente titolarità e la valutazione della continuità di servizio.

Se invece intende presentare domanda condizionata, evidenziando il “NO”, mantiene il diritto per otto anni di rientro con precedenza assoluta nella scuola di precedente titolarità, purché produca ogni anno domanda di trasferimento. La scuola di rientro deve essere indicata come prima preferenza nel modulo domanda. Inoltre l’interessato deve riportare nella apposita casella del modulo‐domanda la denominazione ufficiale dell’istituzione scolastica da cui è stato trasferito come soprannumerario e compilare l’autocertificazione relativa alla continuità di servizio (All.E).

 

Il diritto al rientro con precedenza negli anni successivi pertanto decade quando:

‐ non viene presentata la domanda di trasferimento anche per un solo anno;

‐ non viene indicata, come prima preferenza, l’istituzione scolastica in cui si era titolari e nel

modulo domanda non si indica la denominazione ufficiale della scuola da dove si è stati trasferiti;

‐ non si allega la dichiarazione di servizio continuativo (All.E).

L’assolvimento delle predette condizioni o l’eventuale utilizzo in altra scuola, non interrompono la

continuità di servizio. Lo stesso avviene per il personale trasferito d’ufficio o a domanda condizionata o rimasto in soprannumero nella provincia, e che ottiene l’assegnazione provvisoria.

 

_______________________________________

 

ASSISTENTI TECNICI

Il trasferimento degli assistenti tecnici nell’ambito della stessa area professionale di titolarità, può essere disposto per qualsiasi istituto. Il trasferimento da un’area professionale all’altra può essere disposto previo accertamento dei requisiti posseduti. Nella domanda infatti dovranno essere indicati i nuovi titoli che danno accesso ad aree professionali diversi. Oltre a quelli previsti dalla tabella B) del CCNL 29/11/2007, così come modificata dall’art.4 della Sequenza contrattuale del 25/7/2008, possono anche essere indicati quelli previsti dalla tabella B) del CCNL 24/7/2003 e codificati in quanto rilasciati dai vari istituti interessati a detto personale (CCNI art. 49 c. 2). Il trasferimento da un’area professionale all’altra, è disposto in subordine rispetto alla salvaguardia di posti per eventuali soprannumerari individuati a livello provinciale. Le operazioni inoltre devono essere effettuate rispettando la precedenza a chi richiede di cambiare area nella stessa istituzione scolastica di titolarità.

 

___________________________________

 

VALUTAZIONE

Nella mobilità a domanda la valutazione del servizio svolto nella medesima area di appartenenza, di ruolo e pre ruolo, viene valutato con punti due per ogni mese di servizio prestato mentre nella mobilità d’ufficio il servizio preruolo viene valutato ancora con punti uno per ogni mese.

Viene comunque valutato sempre con punti uno il servizio di ruolo e non di ruolo prestato in aree diverse.

Il servizio militare prestato non in costanza di rapporto d’impiego è riconosciuto come servizio pre‐ruolo a decorrere dall’1/2/1987, in quanto riconosciuto ai fini della carriera ai sensi dell’art. 569 del D.L.vo 297/94 e successive modifiche.

Il servizio prestato come docente nelle scuole statali, anche senza il possesso del prescritto titolo di studio, è riconosciuto a tutti gli effetti come servizio pre‐ruolo.

Il punteggio aggiuntivo di 40 punti viene riconosciuto a chi, dopo aver acquisito il diritto per non avere mai presentato domanda di mobilità per un triennio, a decorrere dalle operazioni per l’a.s. 2000/01 e fino all’ a.s. 2007/2008, non abbia poi ottenuto domanda di trasferimento negli anni successivi.

E’ consentita la revoca delle domande di mobilità presentate o la regolarizzazione della documentazione allegata. La richiesta di revoca deve essere inviata tramite la scuola di servizio o presentata direttamente all’Ufficio Territoriale competente. Deve essere fatta pervenire entro e non oltre il quinto giorno utile dal termine ultimo per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili (OM art. 5 c. 2), per quest’anno, quindi, entro cinque giorni dalla data del 6 giugno 2019. Se nella comunicazione non viene chiaramente precisato quale delle domande si intende annullare, trasferimento o passaggio di profilo, la revoca si intende riferita a tutte le domande presentate per la mobilità