07/01/2022 – Gestione dei casi di positività da Sars Covid-2 a scuola.
Nuove regole.
I casi che illustriamo si riferiscono, ovviamente, ai contatti stretti di un caso positivo.
In premessa, perciò, definiamo il contatto stretto:
Il contatto stretto di un caso Covid probabile o confermato è definito come:
• una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19;
• una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
• una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
• una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
• una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei.
Ciò premesso, nella gestione dei contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nel sistema educativo, scolastico e formativo, si applicano le seguenti misure:
a) nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia statali e
paritarie, ove i bambini non sono vaccinabili):
in presenza di un caso di positività nella stessa sezione o gruppo classe, la sezione/gruppo sospende le relative attività per dieci giorni. Tutti a casa.
b) nelle scuole primarie:
1) in presenza di un caso di positività nella classe, si resta in classe si applica alla medesima classe la sorveglianza con 2 tamponi: uno antigenico rapido o molecolare da svolgersi al momento di presa di conoscenza del caso di positività e il secondo dopo cinque giorni (i cosiddetti T0 e T5);
2) in presenza di almeno due casi di positività nella classe, si applica all’intera classe la didattica digitale integrata (DDI) per la durata di dieci giorni;
c) nelle scuole secondarie di primo grado nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale:
1) fino a due casi di positività nella classe, si applica alla classe l’autosorveglianza con l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza;
2) con tre casi di positività nella classe, sono diverse le indicazioni a seconda delle fasce di età e delle scelte vaccinali delle famiglie:
• per coloro che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario da meno di centoventi giorni, che non siano guariti da meno di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo, si applica la didattica digitale integrata (DDI) per la durata di dieci giorni,
• per gli altri soggetti, che diano dimostrazione di aver effettuato il ciclo vaccinale o di essere guariti nei termini summenzionati, è obbligatorio:
indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19,
effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto;
3) con almeno quattro casi di positività nella classe, si applica all’intera classe la didattica digitale integrata (DDI) per la durata di dieci giorni.
(Da: DL del 5 gennaio 2022, di cui ancora non è nota la redazione finale. E’ in circolazione una bozza del testo.)