07/12/2021 – Pace contributiva in scadenza: dubbi ricorrenti e relativi chiarimenti
Parecchi iscritti chiedono informazioni sulla c.d. “pace contributiva” cioè sulla domanda di riscatto che scade il 31/12/2021 e che permette di incrementare la propria posizione assicurativa -Cassa Stato- comprendendo i “buchi contributivi” tra una supplenza e l’altra.
Nella allegata scheda del Prof. Renzo Boninsegna, del Sindacato SNALS di Verona, viene descritta, con relativi esempi e costi, la possibilità di “potenziare” la propria posizione assicurativa, utilizzando la “PACE CONTRIBUTIVA” da attivare quanto prima e sono forniti i relativi chiarimenti agli ultimi dubbi ricorrenti.
La “Pace contributiva” riguarda i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data 31/12/1995, che non siano già titolari di una pensione. A questi ultimi viene data la possibilità di recuperare i “vuoti contributivi” tra un lavoro e l’altro fino ad un massimo di 5 anni, anche frazionati.
Entro il 31/12/2021 (il D.L. 4/2019 lo consente, in via sperimentale, per un triennio), c’è la possibilità di presentare domanda e recuperare, sia ai fini del diritto che della misura della pensione, i periodi temporali non coperti da alcuna contribuzione (periodi di inoccupazione o aspettativa, o di passaggio tra un lavoro e l’altro) compresi tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo accreditato purché ricadenti tra il 1° gennaio 1996 ed il 28 gennaio 2019 (data di entrata in vigore del D.L. n. 4/2019).
Il periodo massimo riscattabile è pari a cinque anni, anche non continuativi. Il riscatto è oneroso anche se è prevista una detrazione del 50% rispetto ai costi tradizionali di riscatto.
L’operazione considera anche il riscatto degli anni di studio i cui periodi non possono essere precedenti al 01/01/1996; in questo caso l’INPS annulla l’eventuale periodo riscattato per studio.