06/09/2019 – SUPPLENZE Ordine delle operazioni

  1. A conclusione delle nomine disposte da graduatorie ad esaurimento, le supplenze vengono conferite dalle graduatorie di istituto, con la durata corrispondente alla natura giuridica del posto..
  2. Se occorre ancora procedere alla copertura di posti di personale docente, i dirigenti scolastici dovranno utilizzare le graduatorie delle scuole viciniori nella provincia.
  3. Con l’esaurimento della graduatoria di istituto e delle graduatorie delle istituzioni scolastiche viciniori, il dirigente scolastico scorre gli elenchi di aspiranti docenti che abbiano presentato istanza di MAD.

Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati con aspiranti non inseriti in graduatoria e tramite le cd. MAD sono soggette agli stessi vincoli e criteri previsti dal regolamento sulle supplenze (DM 131/2007), incluse le sanzioni, di seguito riportate:

da CM 38905 del 28.8.2019)

 

DM 131/2007 articolo 8

Effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro

  1. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, l’esito negativo di una proposta di assunzione a tempo determinato comporta i seguenti effetti relativamente a tutto l’anno scolastico in corso:
    1. Supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto:
  1. la rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma ripetuta per due volte nella medesima scuola comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell’offerta di supplenza, la collocazione in coda alla relativa graduatoria di terza fascia;
  2. la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie;
  1. l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.
    1. Supplenze brevi sino a 10 giorni nella scuola dell’infanzia e primaria:
  1. la mancata accettazione di una proposta di assunzione formulata secondo le specifiche modalità stabilite con apposito provvedimento ministeriale comporta la cancellazione dell’aspirante, relativamente alla scuola interessata, dall’elenco di coloro che devono essere interpellati con priorità per tali tipologie di supplenze ai sensi dell’articolo 7, comma 7. Tale sanzione si applica solo agli aspiranti che abbiano esplicitamente richiesto l’attribuzione di tale tipologie di supplenze e che, all’atto dell’interpello, risultino non titolari di altro rapporto di supplenza o non aver già fornito accettazione per altra proposta di assunzione; per gli aspiranti parzialmente occupati aventi titolo al completamento d’orario, la rinuncia non dà luogo ad alcuna sanzione.
  2. la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la medesima sanzione di cui al precedente punto b/2;
  3. l’abbandono della supplenza comporta la medesima sanzione di cui al punto b/3.
  1. Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle lezioni od oltre ha facoltà, nel periodo dell’anno scolastico che va fino al 30 di aprile, di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni od oltre.
  2. Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle graduatorie ad esaurimento.

Le sanzioni di cui al comma 1 non si applicano o vengono revocate ove i previsti comportamenti sanzionabili siano dovuti a giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola