05/09/2019 – CONTRATTI TD Docenti Primaria. Alcune indicazione sul rapporto di lavoro a tempo determinato

Per i docenti con contratto T.D. nella scuola primaria e infanzia

 Alcune indicazione sul rapporto di lavoro a tempo determinato

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA SCUOLA PRIMARIA

  1. A) Ore di programmazione

I posti, gli spezzoni orario e i posti part–time da conferire al personale non di ruolo devono essere integrati con le ore di programmazione, da indicare nei contratti a tempo determinato secondo il seguente criterio:

1 ora di programmazione per incarichi di insegnamento da 1 a 11 ore,

2 ore di programmazione per incarichi di insegnamento da 12 a 22 ore (anche quando le stesse derivino dalla somma di due spezzoni).

 B) Posti e ore di lingua inglese

I posti e le ore di lingua inglese nella scuola primaria, che non è stato possibile coprire con docenti titolari e/o in servizio nella scuola o con neo assunti in ruolo o con supplenti annuali o fino al termine delle attività didattiche da graduatorie ad esaurimento provinciali, saranno coperti dai Dirigenti scolastici mediante contratti fino al termine delle attività didattiche da stipulare nei confronti dei soli aspiranti in possesso dei predetti requisiti, inclusi nelle graduatorie di istituto.

 C) Contenzioso riguardante i diplomati magistrali

Agli insegnanti in attesa di sentenza definitiva ed ancora iscritti nelle graduatorie ad esaurimento con riserva, qualora in base allo scorrimento delle graduatorie risultino destinatari di un contratto di supplenza annuale ovvero sino al termine delle attività didattiche, verrà conferita la supplenza con apposizione di clausola risolutiva.

I docenti destinatari di sentenze sfavorevoli che ne dispongano la cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento e/o la risoluzione del contratto stipulato con la clausola risolutiva, possono presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto di II fascia valevoli per il triennio 2017/20, in modalità cartacea o a mezzo pec, il modello A1 e il modello B di scelta delle sedi alla scuola capofila, unitamente a copia del provvedimento giurisdizionale sfavorevole.

– posti di sostegno

 In caso di esaurimento degli elenchi degli specializzati inclusi nelle GAE, i posti di sostegno devono essere conferiti dai Dirigenti scolastici delle scuole in cui esistono le disponibilità, utilizzando gli elenchi tratti dalle graduatorie di circolo e di istituto, di prima, seconda e terza fascia.

 In caso di esaurimento degli elenchi di sostegno di prima, seconda e terza fascia riferiti a tutte le tipologie di scuola si dovrà fare riferimento agli elenchi di sostegno di scuole viciniori. In subordine, i docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione tardivamente rispetto ai termini prescritti dai provvedimenti di aggiornamento relativi alle graduatorie ad esaurimento e alle graduatorie di istituto, avranno titolo prioritario alla nomina rispetto ai non specializzati, anche se non inclusi in alcuna graduatoria, attraverso messa a disposizione (domanda da prodursi in una sola provincia da parte di aspiranti non già inclusi in alcuna graduatoria d’istituto).

 Per la copertura di posti di sostegno con aspiranti privi di titolo di specializzazione, in

subordine alle assegnazioni provvisorie disposte ai sensi dell’art. 7 comma 14 dell’ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, sottoscritta il 12 giugno 2019 (dunque solo al termine delle operazioni specifiche da parte dell’Ufficio Territoriale competente), i dirigenti scolastici individuano gli interessati mediante lo scorrimento della graduatoria di riferimento se trattasi di scuola dell’infanzia e primaria.

  • Part-time

Gli aspiranti interessati alla stipula del contratto a tempo determinato in regime di part-time, qualora non optino per uno degli spezzoni, dovranno scegliere un posto intero e quindi rivolgere la richiesta al Dirigente scolastico al fine di ottenere il regime orario ridotto.

Non è possibile pertanto, in sede di convocazione, disaggregare cattedre interne o cattedre tra più scuole.

(da nota USRVeneto n. 15780 del 30.8.2019)

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Unicamente durante il periodo di espletamento delle operazioni di attribuzione di supplenze a livello provinciale e prima della stipula dei relativi contratti, è consentito che l’aspirante:

  • rinunci, senza alcun tipo di penalizzazione, ad una proposta contrattuale già accettata, relativa a supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche, esclusivamente per l’accettazione successiva di proposta contrattuale per supplenza annuale, per il medesimo o diverso insegnamento.
  • rinunci ad uno “spezzone” per accettare una supplenza su posto intero sino al 30 giugno o 31 agosto, purché all’atto della convocazione non fossero disponibili cattedre o posti interi, fatta salva comunque, in ogni modo, la possibilità del completamento orario.

A conclusione delle nomine disposte da graduatorie ad esaurimento, le supplenze vengono conferite dalle graduatorie di istituto

Qualora dopo lo scorrimento di tutte le graduatorie, ivi comprese quelle di circolo e di istituto, occorra ancora procedere alla copertura di posti di personale docente, i competenti dirigenti scolastici dovranno utilizzare le graduatorie delle scuole viciniori nella provincia.

Esaurite la graduatoria di istituto e le graduatorie delle istituzioni scolastiche viciniori, il dirigente scolastico, in un’ ottica di trasparenza, pubblica gli elenchi di aspiranti docenti che abbiano presentato istanza di MAD. Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati, a seguito di procedura comparativa, con aspiranti non inseriti in graduatoria e tramite le cd. MAD sono soggette agli stessi vincoli e criteri previsti dal regolamento.

Non è più in vigore il divieto di attribuire supplenze annuali su posti vacanti e disponibili al personale docente, educativo ed ATA che abbia già svolto 36 mesi di servizio su tale tipologia di posto.

I contratti a tempo determinato devono recare in ogni caso il termine.

La stipula del contratto, perfezionata dal Dirigente scolastico attraverso le funzioni del sistema informativo, rende immediatamente fruibili gli istituti di aspettativa e congedo previsti dal CCNL. E’ inoltre estesa al personale a tempo determinato la possibilità di differire la presa di servizio per i casi contemplati dalla normativa (es. maternità, malattia, infortunio, etc…).

Le domeniche, le festività infrasettimanali nonché, per i docenti, il giorno libero dell’attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell’anzianità di servizio. Nel caso di completamento di tutto l’orario settimanale ordinario, si ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109, comma 1, del codice civile”.

Le disponibilità derivanti dal part-time, riferendosi a posti vacanti solo di fatto e non di diritto, vanno coperte mediante conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.

(da CM 38905 del 28.8.2019)

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Effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro

L’esito negativo di una proposta di assunzione a tempo determinato comporta i seguenti

effetti relativamente a tutto l’anno scolastico in corso:

Supplenze conferite sulla base delle graduatorie ad esaurimento

  • la rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo insegnamento;
  • la mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche mediante la presentazione preventiva di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo insegnamento;
  • ’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento

(da DM 131/2007, art. 8)