26/10/2020 – I provvedimenti per la Scuola nel DPCM del 24 ottobre 2020 –
DPCM del 24 ottobre 2020
Flessibilità didattica nelle scuole del 2^ ciclo.
Le Scuole superiori adottano forme flessibili nell’organizzazione dell‘attività didattica (artt. 4 e 5 del DPR 8 marzo 1999 n. 275),:
- incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata per una quota pari almeno al 75% delle attività , che rimane complementare alla didattica in presenza,
- modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani,
- disponendo che l‘ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9. 00.
La novità rispetto al DPCM del 18 ottobre è la fissazione di quella quota minina (75%) di DDI.
Conferma, tuttavia, che la scelta è fatta dal Cdd, previa comunicazione al Ministero dell’istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie delle situazioni critiche e di particolare rischio riferite agli specifici contesti territoriali.
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Al momento non risultano, in Veneto, comunicazioni delle autorità regionali, locali o sanitarie di situazioni critiche e di particolare rischio.
In tutta questa confusione ieri è stata pubblicata anche la “solita” nota ministeriale – n. 1927 del 25.10.2020 – che detta termini perentori. Ma che sono impossibili e invasivi:
In considerazione della necessità di disporre del tempo sufficiente ad adeguare l’organizzazione didattica alle misure del predetto DPCM, le istituzioni scolastiche provvedono all’adozione degli atti conseguenti nella giornata del 26 ottobre 2020, con efficacia dal giorno successivo.
Sì, proprio cosi. Per dare tempo alle scuole di organizzarsi, il 25 ottobre ci dice che le scuole devono “adottare atti” il 26 e renderli efficaci il 27.
Non servono tante parole: se i collegi docenti e i CdI devono adottare forme flessibili nell’organizzazione didattica – ai sensi dell’art. 4 e 5 del DPR 275/1999 (Regolamento sull’autonomia)- quando lo potranno fare?
Attenzione. E’ un altro provvedimento che attacca le prerogative degli OOCC.
Pretendere che l’adozione della flessibilità didattica sia deliberata in CDD.
La nota ministeriale n. 1927 del 25.10.2020 è in contrasto con la nota MI precedente (la n. 1896 del 19.10.2020) e con il DPCM,
ignora in sostanza le prerogative degli OOC e “impone” tempi assurdi.