20/10/2020 – Flessibilità didattica nelle scuole del 2^ ciclo – La adotta il Cdd e solo in condizioni di rischio nel proprio contesto territoriale.

La flessibilità didattica nelle scuole del 2^ ciclo  si adotta solo ed esclusivamente previa  comunicazione al  Ministero dell’istruzione da parte delle autorità regionali,  locali o sanitarie  delle situazioni critiche e di particolare rischio  riferite agli specifici contesti territoriali.

Ieri, nell’esposizione sintetica dei provvedimenti  che riguardano la scuola contenuti  nel DPCM del 18 ottobre 2020,  non avevamo tralasciato, nella flessibilità didattica nelle scuole del 2^ ciclo, il punto seguente:

La scelta [dell’adozione di forme di flessibilità] è fatta dal Cdd ( ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPR 275/1999 – Regolamento dell’autonomia -) per contrastare la diffusione del contagio,  previa  comunicazione al  Ministero dell’istruzione da parte delle autorità regionali,  locali o sanitarie  delle situazioni critiche e di particolare rischio  riferite agli specifici contesti territoriali.

Oggi il MI, con la nota 1896 datata  19 ottobre 2020, conferma che  le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica

solo ed esclusivamente previa comunicazione al Ministero dell’istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie delle situazioni critiche e di particolare rischio riferite agli specifici contesti territoriali.

Ribadisce che le “situazioni critiche e di particolare rischio”, rappresentate da autorità sanitarie ed enti locali, sono le sole che giustificano una eventuale revisione di quanto già stabilito, anche con riferimento all’ingresso posticipato alle ore 9.00, che deve essere disposto unicamente qualora ricorrano le condizioni sopra descritte.

MI Nota 1896 del 19 ottobre 2020