24/09/2020 – Come si gestiscono alcuni casi e focolai da Covid 19.
Esaminiamo alcune delle indicazioni del’ISS (Istituto Superiore di Sanità) e ricordiamo che per dare piena attuazione alle indicazioni sanitarie vanno attivate le relazioni sindacali previste dalle disposizioni vigenti, ivi compreso l’art. 22 del CCNL in relazione agli ambiti di competenza.
- Alunno o operatore scolastico convivente di un caso
Qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso Covid-19 positivo, esso, su valutazione del Dipartimento di Prevenzione (DdP), sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del DdP in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso (si consulti il capitolo 2.3).
2. Alunno o operatore scolastico contatto stretto di un contatto stretto di un caso.
Qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un contatto stretto (ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da prendere a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal DdP e che quest’ultimo abbia accertato una possibile esposizione. In quel caso ci si comports come nel caso di alunno o operatore scolastico convivente di un caso (punto 1)
Attenzione. In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ASL competente territorialmente di occuparsi dell’indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di ricerca e gestione dei contatti (contact tracing). Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti del caso confermato COVID-19 il DdP provvederà alla prescrizione della quarantena per i 14 giorni successivi all’ultima esposizione.