07/08/2020 – Le caratteristiche dell’organico aggiuntivo –
Misure per la ripresa dell’attività didattica in presenza nell’anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
Al VENETO sono stati assegnati:
- Totale budget per il 2020 euro 21.011.722,01
- Totale budget per il 2021 euro 33.387.270,27
a fronte di una disponibilità nazionale di circa 900.000.000,00 di euro
Sull’assegnazione di questi fondi al Veneto il numero degli alunni ha inciso per il 7,8% (e cioè euro 34.145.933,28); le richieste avanzate dall’ Ufficio scolastico regionale sulla base delle esigenze segnalate dalle scuole hanno inciso per il 4,6% (e cioè euro 20.253.059,00). Totale euro 54.398.992,28, da utilizzare:
- Per comprovate necessità connesse al rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e nelle situazioni ove non sia possibile procedere diversamente, i DS potranno derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun grado di istruzione.
- Per attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente e ATA, in relazione alle specifiche esigenze delle Scuole. Detti posti:
- non sono disponibili per utilizzazioni e assegnazioni provvisorie,
- hanno decorrenza giuridica ed economica dalla data di inizio delle lezioni o dalla effettiva presa di servizio,
- hanno durata fino al termine delle lezioni e sono identificati dal sistema informativo con apposita funzione a sistema,
- in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, i contratti di lavoro attivati si
intendono risolti per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo.
- Per i contratti relativi al personale docente si procede utilizzando le graduatorie di istituto
- Per i contratti relativi al personale ATA, si procede con le supplenze temporanee dalle graduatorie di istituto non oltre il termine delle lezioni.
- Per quanto concerne le eventuali sostituzioni di questo personale si procede ai sensi e nei limiti della normativa vigente e, in ogni caso, fermo restando il prioritario ricorso al personale a qualunque titolo in servizio presso l’istituzione scolastica e in possesso di abilitazione o di titolo di studio idoneo, consentendo, ove non sia possibile procedere diversamente, la sostituzione del personale così assunto dal primo giorno di assenza.