26/06/2020 – Respinto il ricorso dei diplomati magistrali-
A seguito dell’udienza del 22 giugno, di cui vi avevamo dato notizia il giorno stesso, poco fa è arrivato il deposito della sentenza (pubblicata in data 26/06/2020 con il n. 7203/2020).
Si tratta della nostra azione 200 al TAR Lazio. RG 13516 del 2015 – ricorso dei diplomati magistrali ante 200-2001 per l’inserimento in GAE:
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2020.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti hanno impugnato il decreto 765/2015 con il quale sono state indette le procedure per il reclutamento straordinario di personale docente previsto dalla legge 107/15 nella parte in cui non consente la partecipazione dei ricorrenti pur essendo in possesso dei relativi diplomi magistrali. All’udienza del 22 giugno 2020, tenutasi secondo le modalità di cui all’art. 84 del decreto legge n. 18 del 2020, conv. in legge 27 aprile 2020 n. 24, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è infondato, secondo quanto affermato dalle decisioni dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n.11 del 20 dicembre 2017 e nn. 4 e 5 del 2019, i cui principi si ritengono pienamente condivisibili.
… il diploma magistrale conseguito nel 2001/2002 non è da ritenersi idoneo all’insegnamento.
Non emerge, d’altro canto, un contrasto tra la disciplina europea e la normativa nazionale sul tema, posto che la disciplina dei titoli abilitanti rimane di competenza dell’ordinamento nazionale e posto che i requisiti necessari per lo svolgimento dell’attività di insegnante e la loro subordinazione a un titolo abilitante non appaiono contrastare con puntuali disposizione di diritto europeo.
Sul punto, (cfr. parere Cons. St. n. 963 del 2019) deve osservarsi che i sistemi generali di riconoscimento intraeuropeo dei diplomi non regolano le procedure di selezione e reclutamento, limitandosi al più a imporre il riconoscimento delle qualifiche ottenute in uno Stato membro per consentire agli interessati di candidarsi ad un posto di lavoro in un altro Stato, nel rispetto delle procedure di selezione e di reclutamento vigenti (Cons. giust. Ue, VIII, 17.12.2009, n. 586; sul tema si veda anche Cons. Stato, 6868/2018).
In conclusione, il ricorso è respinto, con compensazione delle spese di giudizio stante i contrasti di giurisprudenza alla data di instaurazione del giudizio.