22/04/ 2020 – DL n. 22 dell’ 8 aprile 2020 –una scheda ragionata dello Snals –
Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato
D.L. 8.4.2020, n. 22
(GU Serie Generale n.93 del 08-04-2020)
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Il decreto stabilisce in particolare che, con una o più ordinanze del Ministro dell’Istruzione, possono essere adottate, per l’anno scolastico
2019/2020, specifiche misure sulla valutazione degli alunni e sullo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo
ciclo di istruzione, seppur con dei limiti.
Agli artt. 1, 2 e 3, che sono quelli relativi alla scuola, il decreto prevede:
ARTICOLO 1:
• Integrazione e recupero degli apprendimenti a decorrere dal 1.9.2020 “quale attività didattica ordinaria”. Tale recupero avrà come
riferimento le “competenze di cui alle Indicazioni Nazionali” (art. 1, comma 2).
• Il comma 3 si occupa della situazione che potrebbe venirsi a creare “nel caso in cui l’attività didattica … riprenda in presenza entro il
18.5.2020 e sia consentito lo svolgimento di esami in presenza”. In questo caso le OO.MM. dovranno disciplinare:
i requisiti di ammissione alla classe successiva per le scuole secondarie;
le prove dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, anche prevedendo l’eliminazione di una o più di esse e
rimodulando le modalità di attribuzione del voto finale, con specifiche disposizioni per i candidati privatisti;
le modalità di costituzione e di nomina delle commissioni, prevedendo la loro composizione con commissari esclusivamente
appartenenti all’istituzione scolastica sede di esame, con presidente esterno per l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di
istruzione;
le prove dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, prevedendo anche la sostituzione della seconda prova a carattere nazionale con
una prova predisposta dalla singola commissione di esame.
• Il comma 4 prospetta invece il caso in cui l’attività didattica in presenza non possa riprendere entro il 18.5.2020. in questo caso le
OO.MM. dovranno disciplinare:
-le modalità, anche telematiche, della valutazione finale degli alunni, ivi compresi gli scrutini finali;
-la sostituzione dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la valutazione finale da parte del consiglio di classe, che
tiene conto altresì di un elaborato del candidato.
-l’eliminazione delle prove scritte e la sostituzione con un unico colloquio per l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione;
-la revisione dei criteri di attribuzione dell’ eccellenza “nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente” ;
• Il comma 5 prevede l’adattamento dei provvedimenti, con specifiche modalità, per gli studenti “con disabilità, e disturbi specifici
dell’apprendimento, nonché con altri bisogni educativi speciali”.
• Con il comma 6, limitatamente all’anno scolastico 2019/2020, ai fini dell’ammissione dei candidati agli esami di Stato, si prescinde dal
possesso dei requisiti della frequenza dei tre quarti del monte ore annuale e dalle prove INVALSI; si modificano i criteri per
l’ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all’esame conclusivo del primo ciclo anche per i privatisti e
per l’ammissione dei candidati interni ed esterni all’esame di Stato del secondo ciclo.
Le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) costituiscono comunque parte del colloquio.
• Il comma 7 tratta degli esami preliminari ed esami di stato per i candidati privatisti
• Il comma 8 prevede che il Ministero degli affari Esteri e della cooperazione internazionale, possa emanare, con proprio decreto,
disposizioni specifiche per i vari Paesi del mondo dove operano le nostre scuole, disposizioni legate, ovviamente, all’evoluzione della
pandemia nei Paesi di cui trattasi.
• Il comma 9 pone dei limiti finanziari, affermando che tutti i provvedimenti di cui all’articolo in esame (Art. 1) “devono garantire
l’assenza di nuovi o maggiori oneri per il primo ciclo di istruzione”. Successivamente, “con Decreto del Ministro dell’Istruzione, di
concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, al termine degli esami di Stato è riscontrato l’entità dei risparmi realizzati”
ovviamente con l’esame di Stato con un solo membro esterno. Tali risparmi dovrebbero essere riassegnati alle scuole.
ARTICOLO 2
• Il comma 1 consente al Ministro l’emanazione di OO. MM. per l’avvio dell’a.s. 2020/21 nella fattispecie sulle seguenti materie:
Data di inizio dell’a.s., d’intesa con le Regioni, tenuto conto della necessità di eventuali recuperi, che diverrebbero ordinaria attività
didattica. (Lett. a)
Tempistica e procedure delle immissioni in ruolo, da concludere entro il 15 settembre nonché degli aspetti procedurali (che dovranno
essere contrattati, ma il Decreto non ne parla n.d.r.) delle utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e delle immissioni in ruolo anche con
deroga rispetto ai tempi attualmente previsti. (lett. b)
Assegnazioni temporanee per un anno scolastico nelle scuole all’estero “attingendo da graduatorie anche per aree linguistiche diverse e
per classi di concorso affini”. (lett.c)
Conferma dei libri di testo nel caso non sia possibile il rientro a scuola il 18.5.2020. (lett. d.)
• Il comma 3 prevede l’obbligatorietà (sarà da verificare fino a che punto legittima n.d.r.) della Didattica a Distanza utilizzando gli
strumenti tecnologici ed informatici a disposizione (delle scuole, ovviamente, mentre oggi la totalità dei docenti usa il proprio computer
personale n.d.r.)
• Il comma 4 prevede che le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e di costituzione delle graduatorie di
istituto siano attuate nell’anno scolastico 2020/2021 per spiegare l’efficacia per il conferimento delle supplenze a decorrere dall’anno
scolastico 2021/2022. Conseguentemente, nell’anno scolastico 2020/2021, restano valide le graduatorie di istituto
attualmente vigenti, ivi compresi i relativi elenchi aggiuntivi. L’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento avverrà nell’anno
scolastico 2020/2021, per spiegare efficacia per il triennio successivo, a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022.
• Il comma 5 prevede, per il periodo di formazione e di prova, nel caso di reiterazione, che la verifica prevista da parte dei dirigenti
tecnici, se non effettuata entro il 15 maggio, avvenga “in sede di Comitato di Valutazione con il parere consultivo del Dirigente tecnico”.
• Il comma 6 prevede la sospensione dei viaggi di istruzione, scambi o gemellaggi, visite guidate ed uscite didattiche.
ARTICOLO 3
• Il comma 1 prevede che il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione renda il propri parere nel termine di sette giorni dalla richiesta
da parte del Ministro dell’istruzione. Decorso tale termine il Ministro può prescindere da detto parere. Ci sembra un provvedimento un
po’ drastico teso a mettere fuori gioco non solo le OO. SS. come finora ha fatto spesso e volentieri la Ministra, ma anche l’espressione
della Categoria, che è il CSPI.
• Il comma 2 prevede che, per i provvedimenti già trasmessi, il termine dei 7 gg. decorra dalla data del D. L. di cui trattasi.
Nel decreto si fa cenno a questioni cruciali, dunque, che necessitano di essere disciplinate in modo dettagliato da successive ordinanze
ministeriali:
• La definizione dei parametri per la validità dell’anno scolastico dal primo al quarto anno del II ciclo di istruzione. Nel decreto, infatti, si
fa cenno alla deroga relativa alla necessità della frequenza di tre quarti del monte orario previsto esclusivamente nel caso di ammissione
agli esami di Stato del II ciclo (art.1, comma 6).
• La definizione delle modalità di valutazione finale degli alunni. Nel caso si debba far necessariamente ricorso allo scrutinio telematico,
vanno indicate le procedure per la validità di costituzione dei CdC e per la verbalizzazione delle sedute.
• La definizione dei criteri di valutazione finale degli alunni. Attualmente, le uniche valutazioni formulate secondo norma sono quelle
relative al primo trimestre/quadrimestre (concluso prima della sospensione delle attività didattiche), in quanto disciplinate dal DPR
122/2009. Occorre validare con un provvedimento normativo le modalità di valutazione delle attività svolte mediante la DAD.
• Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione. Nel caso in cui l’attività didattica non riprenda dopo il 18 maggio 2020, si prevede la
sostituzione dell’esame di Stato con la valutazione finale da parte del consiglio di classe, che però tiene conto altresì di un elaborato del
candidato: va precisata la natura di tale elaborato, la modalità di stesura e di consegna dello stesso ai docenti del CdC, avendo
consapevolezza, tuttavia, che numerosi alunni lavorano in emergenza anche e soprattutto mediante l’uso degli smartphone – propri o dei
genitori – e che potrebbe risultare difficile per molti di loro riuscire ad ottemperare a questo compito.
• Esame di Stato conclusivo del II ciclo di istruzione. Nel caso in cui l’attività didattica non riprenda dopo il 18 maggio 2020, vanno
definite natura e modalità di conduzione del colloquio:
-sarà un colloquio multidisciplinare, confermando quanto disposto dall’art. 17, comma 9, del d.lgs. n° 62/2017 circa l’avvio del colloquio
mediante l’analisi da parte dello studente dei materiali preparati dalla commissione d’esame in un’apposita sessione di lavoro?
E sarà confermata altresì la cancellazione della procedura di assegnazione del materiale ai candidati mediante sorteggio delle buste,
come previsto dalla CM 2197 del 25 novembre 2019? In caso affermativo, a chi spetterà individuare criteri e modalità di assegnazione ai
candidati dei materiali preparati, tenuto conto che i commissari sono tutti docenti interni?