Mobilità 2020/21: possibili opzioni in fatto di trasferimenti e/o assegnazioni provvisorie
DOMANDA:
Sono una neo immessa in ruolo dal 01/09/2019 da ddg 85/2018 per la secondaria, posso chiedere mobilità o assegnazione provvisoria?
RISPOSTA:
MOBILITA‘ Docenti FIT – DDG 85/2018-
Per i docenti FIT nell’a. s. 2018-2019 (DDG 85/2018) ed inseriti nelle graduatorie relative pubblicate entro il 31 agosto 2018 si applicavano le vecchie disposizioni: erano stati assegnati all’ambito territoriale presso il quale ha prestato servizio nel corso del terzo anno del contratto e gli e’ attribuito un incarico triennale ai sensi dell’articolo 1, commi dal 79 all’82, della legge 13 luglio 2015, n. 107 . (articolo 13 del “vecchio” decreto 59/2017. Tale disposizione, relativa all’assegnazione all’ambito territoriale presso cui era stato svolto il terzo anno FIT, era stata superata dal CCNI sulla mobilità per il 2019-2020 (art. 8 co.2c), secondo cui i docenti FIT 2018 (DDG 85/2018) assumono la titolarità nella scuola di attualità servizio (o in una scuola della provincia in caso di contrazione di organico nella predetta scuola). Acquisita la titolarità per il 2019/20 sulla scuola di servizio, potranno presentare domanda di mobilità per il 2020/21. Perché:
- il vincolo di 4 anni oltre a quello di prova è previsto per i docenti assunti con le nuove disposizioni del D.lgs. 59/2017 art. 13 nuovo co. 3 (riportato in calce);
- il vincolo triennale previsto dal CCNI sulla mobilità (art. 2 co. 2) si applica a chi ottiene il movimento (trasferimento/passaggio) su una delle preferenze puntuali espresse o nel comune di titolarità.
MOBILITA‘ Docenti FIT-DM 631 del 25.9.2018 –
Ai docenti FIT di cui al DM 631 del 25 settembre 2018 ed inseriti nelle graduatorie relative pubblicate entro il 31.12.2018 si applicavano le disposizioni del decreto legislativo n. 59 del 2017, come modificato dal comma 792 … (legge di bilancio 2019). Ecco cosa prevedeva –e prevede- , in tema di assegnazione della sede e mobilità, il nuovo D.lgs. 59/2017 (nuovo art.13, nuovo comma 3 –riportato in calce): L’accesso al ruolo è precluso a coloro che non siano valutati positivamente al termine del percorso annuale di formazione iniziale e prova. In caso di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso l’istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso. Secondo queste disposizioni (articolo 13 comma 3), dunque, i docenti del III anno FIT (o meglio al nuovo percorso annuale di formazione e prova) del DM 631 del 25 settembre 2018, una volta superato tale percorso, dovranno permanere per altri quattro anni nella stessa scuola, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso. Pertanto potranno presentare domanda di mobilità per il 2023-2024, dopo 5 anni: (un anno di prova, il 2018-2019) più altri quattro (2019-2020/2020-2021-/ 2021-2022/ 2022-2023/).