30/04/2025 – Corsi per l’ottenimento del titolo di sostegno: pubblicati i decreti esecutivi.

Nel sito del Dipartimento per il programma di Governo sono stati resi noti i decreti esecutivi destinati all’avvio dei Corsi di sostegno INDIRE (questi saranno presto disponibili anche sul sito del MIM e solo da allora avranno validità). 

  • DECRETO N. 75 del 24 aprile 2025 – Percorsi di specializzazione sul sostegno attivati ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106
  • DECRETO N. 77 del 24 aprile 2025 – Percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità attivati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106

Grazie a tali decreti, sono identificati i soggetti autorizzati a presentare domanda per partecipare ai suddetti corsi orientati al conseguimento del titolo di sostegno. 

L’articolo 5, in merito ai docenti definiti triennalisti, specifica i destinatari dei corsi di sostegno INDIRE previsti dall’articolo 6 del DL 71/2024: 

I docenti che possono intraprendere i percorsi formativi, relativi allo stesso grado di istruzione per cui hanno prestato servizio, devono possedere il diploma di accesso richiesto e devono aver lavorato, presso le istituzioni scolastiche pubbliche e parificate, su un incarico di sostegno per un totale di almeno tre anni scolastici, anche non consecutivi, nei cinque anni precedenti. 

Per anno scolastico si intende un periodo di servizio di almeno 180 giorni oppure continuità di servizio dal primo febbraio fino alla conclusione degli scrutini finali, oppure, per la scuola dell’infanzia, entro il 30 giugno. 

L’articolo 4 definisce i criteri per l’ammissione e gli standard di qualità dei corsi formativi effettuati all’estero. 

Secondo quanto stabilito dall’articolo 4, possono partecipare ai corsi di formazione esclusivamente coloro che abbiano concluso, in un’università straniera legalmente riconosciuta nel proprio paese, o in un altro ente autorizzato, un programma di sostegno agli studenti con disabilità, realizzato principalmente all’interno del territorio dell’Unione Europea, della durata non inferiore a 1500 ore o, in alternativa, idoneo a conseguire almeno 60 CFU e abbiano presentato un’apposita richiesta di riconoscimento per la quale, entro il 1° giugno 2024, siano trascorsi i termini per la conclusione dell’apposito procedimento, oppure abbiano in corso una controversia giuridica per la mancata adozione di una decisione espressa da parte dell’Amministrazione.