27/01/2025 – Legge di Bilancio 2025: trattenimento in servizio

Il documento della Legge di Bilancio 2025 (legge 30/12/2024 n. 207) è stato ripubblicato con osservazioni e annotazioni in S.O. su G.U. n. 15 del 20/01/2025 – Serie generale.

In particolare, suscitano interesse il comma 162 (pagina 41 e nota pagina 315),

162. All'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 6  dicembre  2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:     
a) al secondo periodo, le parole: «, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza,» sono soppresse;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, restano fermi i limiti ordinamentali previsti dai rispettivi settori di appartenenza che dal 1° gennaio 2025 si intendono elevati, ove inferiori, al requisito anagrafico per il raggiungimento della pensione di vecchiaia di cui al comma 6 del presente articolo».

il comma 164 (pagina 41 e nota pagina 317)

164. Il comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n. 133, e' abrogato. 

e il comma 165 (pagina 42 e nota pagina 317) dell’art. 1,

165. Le pubbliche amministrazioni di cui  di  cui  all'articolo  1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche per  lo svolgimento  di  attivita'  di  tutoraggio  e  di  affiancamento   ai neoassunti e per esigenze funzionali  non  diversamente  assolvibili, possono    trattenere    in    servizio,    previa     disponibilita' dell'interessato,  nel  limite  del  10  per  cento  delle   facolta' assunzionali  autorizzate  a  legislazione  vigente,   il   personale dipendente di cui ritengono necessario continuare ad  avvalersi,  ivi compreso  quello  di  cui  all'articolo  3   del   predetto   decreto legislativo n. 165 del  2001,  con  esclusione  del  personale  delle magistrature,  degli  avvocati  e  procuratori  dello  Stato  e   del personale delle Forze armate, delle Forze  di  polizia  e  del  Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  ai  fini  della  salvaguardia  della specificita' della funzione ai sensi dell'articolo 19 della  legge  4 novembre   2010,   n.   183.   Il   personale,   individuato dalle amministrazioni interessate esclusivamente sulla base delle  esigenze organizzative di  cui  al  primo  periodo  e  del  merito,  non  puo' permanere in servizio oltre il compimento del  settantesimo  anno  di eta'. 

assieme alle relative osservazioni riguardo al prolungamento del servizio fino a 70 anni e all’innalzamento del limite di età da 65 a 67 anni a partire dal 01/01/2025 per il pensionamento d’ufficio.

Infatti, il Ministro ZANGRILLO ha emesso il 20/01/2025 una comunicazione riguardante il trattamento in servizio fino ai 70 anni, menzionato nel comma 165, pubblicata sul sito delle Funzione pubblica.

Si attende un chiarimento da parte del MIM riguardo ai pensionamenti che avranno inizio dal 01/09/2025 per il personale scolastico, in particolare per quanto concerne i pensionamenti d’ufficio per i docenti che compiranno 65 anni entro il 31/08/2025 e che soddisfano anche i requisiti per la pensione anticipata ma non hanno potuto inviare la richiesta di cessazione.