27/01/2025 – Legge di Bilancio 2025: trattenimento in servizio
Il documento della Legge di Bilancio 2025 (legge 30/12/2024 n. 207) è stato ripubblicato con osservazioni e annotazioni in S.O. su G.U. n. 15 del 20/01/2025 – Serie generale.
In particolare, suscitano interesse il comma 162 (pagina 41 e nota pagina 315),
162. All'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: «, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza,» sono soppresse;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, restano fermi i limiti ordinamentali previsti dai rispettivi settori di appartenenza che dal 1° gennaio 2025 si intendono elevati, ove inferiori, al requisito anagrafico per il raggiungimento della pensione di vecchiaia di cui al comma 6 del presente articolo».
il comma 164 (pagina 41 e nota pagina 317)
164. Il comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' abrogato.
e il comma 165 (pagina 42 e nota pagina 317) dell’art. 1,
165. Le pubbliche amministrazioni di cui di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche per lo svolgimento di attivita' di tutoraggio e di affiancamento ai neoassunti e per esigenze funzionali non diversamente assolvibili, possono trattenere in servizio, previa disponibilita' dell'interessato, nel limite del 10 per cento delle facolta' assunzionali autorizzate a legislazione vigente, il personale dipendente di cui ritengono necessario continuare ad avvalersi, ivi compreso quello di cui all'articolo 3 del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, con esclusione del personale delle magistrature, degli avvocati e procuratori dello Stato e del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai fini della salvaguardia della specificita' della funzione ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183. Il personale, individuato dalle amministrazioni interessate esclusivamente sulla base delle esigenze organizzative di cui al primo periodo e del merito, non puo' permanere in servizio oltre il compimento del settantesimo anno di eta'.
assieme alle relative osservazioni riguardo al prolungamento del servizio fino a 70 anni e all’innalzamento del limite di età da 65 a 67 anni a partire dal 01/01/2025 per il pensionamento d’ufficio.
Infatti, il Ministro ZANGRILLO ha emesso il 20/01/2025 una comunicazione riguardante il trattamento in servizio fino ai 70 anni, menzionato nel comma 165, pubblicata sul sito delle Funzione pubblica.
Si attende un chiarimento da parte del MIM riguardo ai pensionamenti che avranno inizio dal 01/09/2025 per il personale scolastico, in particolare per quanto concerne i pensionamenti d’ufficio per i docenti che compiranno 65 anni entro il 31/08/2025 e che soddisfano anche i requisiti per la pensione anticipata ma non hanno potuto inviare la richiesta di cessazione.