20/01/2025 – Comunicazione del MIM riguardante i criteri di servizio per il superamento del periodo di prova

È noto che un insegnante assunto in ruolo deve completare almeno 180 giorni durante l’anno scolastico per superare il periodo di prova, di cui un minimo di 120 giorni dedicati all’insegnamento. In base a quanto detto, eccetto per coloro che sono stati assunti a partire dal 1 settembre 2024, la legge L. 106/2024 consente anche assunzioni in ruolo fino al 31 dicembre 2024 (graduatorie concorsuali approvate entro il 10 dicembre 2024).

Considerando quanto esposto, il MIM si è visto obbligato a emanare la nota n.1765 del 15 gennaio 2025, stabilendo che il calcolo dei requisiti di servizio per la validità dell’anno di formazione e prova deve essere adeguato proporzionalmente alla durata reale del contratto a tempo indeterminato. In pratica, i requisiti di servizio precedentemente citati (180 e 120 giorni) devono essere abbassati in virtù dell’inizio successivo del contratto a tempo indeterminato.

Nella comunicazione si evidenzia che il servizio di ruolo per l’anno scolastico 2024/2025, da parte del personale assunto a tempo indeterminato secondo le norme sopra menzionate, è temporaneamente ridotto rispetto al personale reclutato entro il 31 agosto 2024 secondo le regolazioni ordinamentali.

Pertanto, si ritiene che, in analogia con quanto stabilito dall’articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale n. 226 del 2022, si debba adeguare proporzionalmente il conteggio dei requisiti di servizio in base alla reale durata del contratto a tempo indeterminato. La nota chiarisce anche che lo stesso approccio verrà adottato riguardo ai docenti assunti a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 1 settembre 2024 e decorrenza economica dal 1 settembre 2025, che soddisfano i requisiti di servizio nel medesimo grado di istruzione, come indicato nel punto 3 della nota prot. 202382 del 2024.

Si deve tenere presente che, per le graduatorie rese pubbliche prima del 31 agosto: nel caso in cui ci sia una nomina ufficiale successiva al 31 agosto (da graduatorie pubblicate entro tale data), il docente inizierà a lavorare solo nell’anno scolastico successivo (1 settembre 2025).
Pertanto, la decorrenza economica sarà fissata al 1 settembre 2025. La decorrenza giuridica, invece, sarà il 1 settembre 2024 (inizio dell’anno scolastico in cui avviene la nomina).
Gli insegnanti assunti dopo il 31 agosto non avranno una scuola di titolarità, ma solo una provincia di riferimento. Durante l’anno scolastico 2024/2025, parteciperanno poi alle procedure di mobilità per l’anno scolastico 2025/2026 e, alla conclusione dei trasferimenti, otterranno la loro sede di titolarità, dove svolgeranno l’anno di formazione e prova nel 2025/2026.

Riguardo ai docenti citati, come indicato nella nota n. 202382 del 2024, possono completare l’anno di prova se soddisfano i requisiti di servizio necessari nel medesimo grado di istruzione. Anche per loro si applica quindi la ripartizione proporzionale dei requisiti di servizio. (es: coloro che sono stati nominati con decorrenza giuridica 01/09/2024 e decorrenza economica 01/09/2025 e che quest’anno stanno effettuando una supplenza nello stesso grado iniziata a novembre).

Nota 1765 del 15/01/2025: attività formative, percorso di formazione e prova del personale docente neoassunto (chiarimenti)