15/02/2024 – Disponibili le istanze online per le cessazioni dal servizio dal 01/09/2024 secondo le norme della Finanziaria 2024

Dalle ore 8:00 di oggi 15 febbraio 2024 sono attive le funzioni POLIS (Istanze On Line) per invio CESSAZIONE DAL SERVIZIO dal 01/09/2024 OPZIONE DONNA (2024) E QUOTA 103 (2024)

SCADENZA POLIS: entro le ore 23.59 del 28 febbraio 2024

L’articolo 1, comma 138 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ha apportato alcune modifiche alla disciplina contenuta all’articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, c.d. “opzione donna”, prevedendo che possono beneficiare del suddetto trattamento pensionistico le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2023 abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 61 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni e al ricorrere di una delle seguenti condizioni: assistenza ex articolo 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104, oppure riduzione capacità lavorativa con invalidità civile pari o superiore al 74%, come meglio specificato, rispettivamente, alle lettere a) e b) del suddetto comma 1-bis.

Il comma 139 del medesimo articolo, nel modificare l’articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha invece esteso – in via sperimentale – al 2024 il trattamento di “pensione anticipata flessibile”, fissando il termine finale del 28 febbraio 2024 per la presentazione da parte di tutto il personale del comparto scuola delle relative istanze di cessazione dal servizio. Il novellato articolo 14.1, in particolare, prevede la facoltà di accedere alla pensione anticipata al raggiungimento, nell’anno 2024, di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di almeno 41 anni. La norma prevede, altresì, che per coloro che maturano i requisiti nell’anno 2024 il trattamento di pensione anticipata è determinato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo e in ogni caso “il trattamento di pensione anticipata è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico”.

La pensione, pertanto, sarà liquidata in misura non superiore a quattro volte il trattamento minimo per il 2024 sino al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia (67 anni per il biennio 2024/2025), raggiunta la quale verrà messo in pagamento l’intero importo della pensione.

Come da nota MIM sono state riaperte le funzioni per la presentazione dell’istanza di cessazione dal servizio per Quota 103 (2024) e Opzione donna (2024) nell’ambito della sezione “Istanze on line”.

Le predette funzioni saranno improrogabilmente chiuse il 28 febbraio 2024 ore 23.59

Si rammenta la necessità di presentare, oltre alla domanda di cessazione dal servizio, la domanda di PAGAMENTO pensione che deve essere inviata direttamente all’ente previdenziale (INPS), esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

  1. presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell’istituto utilizzando uno dei seguenti sistemi di autenticazione alternativi attualmente accettati dall’INPS:
    1. sistema pubblico di identità digitale (SPID)
    1. carta d’identità elettronica (CIE)
    1. carta nazionale dei servizi (CNS)
  2. presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
  3. presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato.

La domanda per il pagamento PENSIONE OPZIONE DONNA (2024) oppure QUOTA 103 (2024) DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO IL CORRENTE MESE DI FEBBRAIO 2024.

Entro il 28/02/2024 si deve presentare la DOMANDA ON LINE DI PAGAMENTO PENSIONE alla    SEDE INPS di competenza in quanto in analogia a quanto previsto per le altre Casse pensioni della gestione pubblica (CPDEL, CPI, CPS) l’INPS richiede che la domanda sia inviata ALMENO 6 MESI PRIMA DELLA DECORRENZA DELLA PENSIONE e cioè almeno 6 mesi prima del 01/09/2024.

La circolare INPS n.54 del 22/03/2016 al punto 2. PRECISA: La domanda di liquidazione del trattamento di pensione trasmessa in via telematica alla competente sede INPS dovrà essere presentata almeno 6 mesi prima della data di collocamento a riposo.

La stessa circolare INPS n.54 del 22/03/2016 al punto 2. OBBLIGA: il/la pensionando/a a consegnare in copia all’Ente datore di lavoro (cioè la propria scuola di titolarità) la domanda di liquidazione del trattamento di pensione trasmessa in via telematica per il tramite del patronato

Circolare n. 54 del 22/03/2016

Anche se la citata circolare n° 54/2016 è rivolta ai lavoratori iscritti a gestioni diverse dalla Cassa Stato (come i dipendenti presso Comuni, ASL, ecc) nei corsi di aggiornamento organizzati dalle sedi dell’INPS per il personale di segreteria delle scuole interessate viene precisato:

“Per consentire di erogare la pensione alla decorrenza prestabilita, superando gli eventuali problemi di allineamento delle posizioni assicurative, la domanda dovrà essere presentata almeno 6 mesi prima della data di collocamento a riposo e consegnata in copia all’Ente datore di lavoro, il quale dovrà intervenire per l’aggiornamento della posizione assicurativa L’eventuale revoca o modifica della data del collocamento a riposo dovrà essere comunicata all’INPS con la massima tempestività tramite l’apposita funzionalità telematica.”

 La nota MIM precisa infine :

 APE SOCIALE 2024         

L’articolo 1, comma 136, della Legge di Bilancio 2024 stabilisce che le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e di cui all’articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano anche per l’anno 2024.

In particolare, è stato previsto il posticipo del termine di scadenza del periodo di sperimentazione dell’APE sociale al 31 dicembre 2024, con innalzamento dell’età anagrafica minima prevista a 63 anni e 5 mesi e sono state confermate le condizioni per l’accesso a tale beneficio nei confronti dei lavoratori dipendenti che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 1, comma 179, lettere a), b) e c) della legge n. 232 dl 2016 o che svolgono attività c.d. gravose (lettera “d” del medesimo comma). Nello specifico, l’allegato 3 annesso alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, e da questa richiamato all’articolo 1, comma 92, annovera nell’elenco delle professioni c.d. gravose, che danno diritto all’APE sociale i “Professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate” – codice Istat 2.6.4

Si precisa, infine, che le lavoratrici che hanno presentato domanda di cessazione Polis per opzione donna con esito positivo circa la verifica del diritto a pensione e che presenteranno anche la domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale, esclusivamente entro e non oltre il 31 marzo 2024 (cosiddetto 1° scrutinio 2024), potranno – dopo aver ricevuto la comunicazione dall’Inps dell’esito positivo dell’istruttoria a seguito dell’espletamento delle attività di monitoraggio della Conferenza di servizi per l’Ape sociale indetta da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – comunicare tempestivamente alla competente struttura territoriale dell’INPS la rinuncia alla domanda di pensionamento opzione donna eventualmente già presentata.

La circolare Ministeriale riporta in merito all’APE SOCIALE quanto indicato nella analoga circolare del 2023.

Tuttavia la legge n. 213/2023 all’art.1-commi 136 e 137 NON RIPORTA

“… le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano anche per l’anno 2024 …”

e pertanto PER IL 2024 l’APE SOCIALE dovrebbe riguardare SOLO il personale docente della scuola dell’infanzia

La Circ. Min. Istr. PRECISA che le lavoratrici che hanno presentato domanda di cessazione Polis per opzione donna con esito positivo circa la verifica del diritto a pensione, e che presenteranno anche la domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale esclusivamente entro e non oltre il 31 marzo 2024 potranno – dopo aver ricevuto la comunicazione dall’Inps dell’esito positivo dell’istruttoria, comunicare tempestivamente alla competente struttura territoriale dell’Inps la rinuncia alla domanda di pensionamento opzione donna eventualmente già presentata.

Coloro che sono interessati all’accesso all’APE sociale, potranno, una volta ottenuto il riconoscimento dall’INPS, presentare la domanda di cessazione dal servizio in formato analogico o digitale entro il 31 agosto 2024.

TABELLE SINOTTICHE – Canali di uscita 2024 aggiuntivi previsti nella Legge di Bilancio 2024

PROCEDURA PER INVIO DIMISSIONI OPZIONE DONNA 2024

IMPORTANTE “SPUNTARE” QUESTA CLAUSOLA DI “SALVAGUARDIA” per NON rimanere senza pensione e senza stipendio.

PROCEDURA PER INVIO DIMISSIONI QUOTA 103(2024)

Poi la procedura è analoga a quella descritta per OPZIONE DONNA

In sintesi

  1. chi deve presentare domanda di cessazione OPZ DONNA (2024) OPPURE quota 103 (2024) dal 01/09/2024 CON I REQUISITI sopra indicati lo può fare solo on line utilizzando Istanze on line entro il 28/02/2024 ore 23.59;
  2. chi effettua la CESSAZIONE DAL SERVIZIO attraverso POLIS entro il 28/02/2024, ma non presenta all’INPS gest. Dip. Pubblici sede competente domanda di PENSIONE ESCLUSIVAMENTE in forma TELEMATICA (tramite un Patronato o il “fai da te” ) CESSERA’ DAL SERVIZIO CON DECORRENZA 01/09/2024, MA NON AVRA’ IL PAGAMENTO DELLA PENSIONE fino a quando non utilizzerà la forma telematica per l’invio della domanda di pensione;
  3. SI RICORDA L’OBBLIGO DI INVIARE ON LINE LA DOMANDA PER IL PAGAMENTO DELLA PENSIONE ALLA SEDE INPS competente ENTRO IL 28/02/2024 PER EVITARE RITARDI NELL’ACCREDITO DELLA PENSIONE
  4. SI CONSIGLIA INFINE DI PRESENTARE AL PROTOCOLLO DELLA SCUOLA DI TITOLARITA’ COPIA DI QUANTO TRASMESSO ON LINE, a fine di informare la propria amministrazione in merito alle pratiche attivate.

Si ricorda che la scuola di titolarità utilizza tali pratiche per completare

gli adempimenti che vengono assegnati alla scuola dal Dirigente scolastico provinciale e dal Dirigente scolastico regionale.

IMPORTANTE

Dopo l’invio con Istanze On Line della domanda di cessazione dal 01/09/2024 la funzione POLIS elabora una copia in PDF scaricabile avente valore di RICEVUTA. Dopo la scadenza delle domande di cessazione 2024, la scuola di titolarità attraverso il SIDI (sistema informativo dell’istruzione) può visualizzare tutte le domande di cessazione prodotte dai dipendenti della scuola.

Per qualche “disguido informatico” la scuola di servizio potrebbe NON riuscire a visualizzare la domanda di cessazione 2024.

Se il pensionando ha però presentato al protocollo della propria scuola copia della domanda di cessazione dal 01/09/2024 (avente valore di ricevuta) inviata con Istanze On Line entro la scadenza e scaricata dopo l’invio, la scuola essendo in tal modo “a conoscenza” può utilizzare l’applicazione “Assistenza – Service Desk On Line” del SIDI e “recuperare” la cessazione on line.

Per tale motivo si consiglia di presentare al protocollo della propria scuola di titolarità COPIA DI QUANTO TRASMESSO on line entro in termini.