03/01/2024 – Congedo parentale, nel 2024 anche a docenti e ATA spetterà un mese all’80% dello stipendio.
Novità dalla Legge di Bilancio 2024 per il congedo parentale. Le disposizioni saranno valide per l’anno solare 2024 ma verranno prorogate anche nel 2025 con altra retribuzione. Le norme di cui parliamo interessano sia i docenti che gli ATA.
Legge di Bilancio 2023: un mese all’80% non ha interessato docenti e ATA
La Legge di Bilancio per l’anno 2023, modificando l’articolo 34 del Decreto legislativo n. 151/2001, aveva disposto l’elevazione dell’indennità di congedo parentale dal 30% all’80% della retribuzione per una mensilità, da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età).
Tale disposizione si applicava ai genitori che terminavano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, il congedo di paternità successivamente al 31 dicembre 2022. Per cui la retribuzione, per il 2023, è stata la seguente:
un mese all’80% – se fruito entro i 6 anni del figlio – e 8 mesi al 30% se fruiti entro i 12 anni del figlio.
Tale disposizione non ha trovato applicazione per il personale della scuola perché, come noto, il CCNL scuola già stabilisce una norma di miglior favore per i primi 30 giorni di congedo parentale che sono interamente retribuiti. Per cui la retribuzione del congedo, per il personale docente e ATA, è la seguente: un mese al 100% – entro i 12 anni del figlio – e 8 mesi al 30% entro i 12 anni del figlio.
Legge di Bilancio 2024: un mese all’80% riguarda anche docenti e ATA
La Legge di bilancio per il 2024 ha ulteriormente modificato l’articolo 34 del Decreto legislativo n. 151/2001 e ha disposto l’elevazione dell’indennità di congedo parentale dal 30% all’80% (per il solo 2024) e dal 30% al 60% (dal 2025) della retribuzione per una seconda mensilità, da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età).
Per cui questa seconda mensilità è valida anche per il personale della scuola per cui il congedo parentale è così retribuito:
- un mese al 100% (fino ai 12 anni del bambino);
- un mese all’80% per il 2024 e, se non utilizzato, al 60% dal 2025 (solo se fruito entro i 6 anni del bambino altrimenti se fruito dai 7 ai 12 anni è retribuito al 30%);
- per i restanti 7 mesi di congedo parentale che spettano, da utilizzare entro i 12 anni del bambino, l’indennità è al 30%.
Nota bene:
la retribuzione del mese all’80% per il 2024 (o al 60% dal 2025):
- è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi.
- si applica con riferimento ai lavoratori che terminano (anche per un solo giorno) il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023. Sono, quindi, esclusi tutti i genitori che abbiano concluso la fruizione del congedo di maternità o di paternità al 31 dicembre 2023 e per i quali la retribuzione del congedo parentale eventualmente spettante resta invariata: il primo mese retribuito al 100% e i restanti 8 mesi retribuiti al 30%.
Fonte: Orizzonte Scuola