08/10/2022 – Nuovi limiti e orari per i riscaldamenti – il decreto MITE
Nel sito del Ministero della Transizione Ecologica, al SEGUENTE LINK, è pubblicato il Decreto n. 383 del 6.10.2022, che definisce i nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale e la riduzione di un grado dei valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati, da applicare per la prossima stagione invernale come previsto dal Piano di riduzione dei consumi di gas naturale.
In base a quanto previsto dal Piano di riduzione dei consumi di gas naturale,
il periodo di accensione degli impianti è ridotto di un’ora al giorno e il periodo di funzionamento della stagione invernale 2022-2023 è accorciato di 15 giorni, posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 la data di fine esercizio
Con il suddetto DM viene aggiornato il tempo di accensione dei riscaldamenti, in base alle zone climatiche:
1) Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo;
2) Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo;
3) Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;
4) Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile;
5) Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;
6) Zona F: nessuna limitazione.
Le riduzioni non si applicano:
- agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura, edifici adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, strutture per l’assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.