05/10/2022 –Prorogate le tutele per i lavoratori fragili –
Chi sono i lavoratori fragili
Sono i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5.2.1992, n. 104.
Proroga fino al 31.12.2022
Le misure in materia di lavoro agile per i soggetti fragili (di cui all’articolo 26, comma 2 -bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) sono prorogate fino al 31 dicembre 2022
Come è valutato il periodo di eventuale assenza
Il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali.
Quale modalità di lavoro per i lavoratori fragili
I lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
Rif. DL n. 115 del 9 agosto 2022 (decreto AIUTI BIS), coordinato con la legge di conversione 21 settembre 2022, n. 142, art. 23 bis – per i lavoratori fragili e i genitori lavoratori con figli minori di anni 14.