06/08/2026 – Coordinatore di classe: il docente può rifiutare la nomina? Differenza tra “Coordinatore di classe” e “Segretario verbalizzante del consiglio di classe”
Il ruolo del coordinatore di classe è una figura cardine nell’organizzazione delle scuole italiane. Questa funzione, pur essendo fondamentale per il collegamento tra presidenza, consiglio di classe, studenti e famiglie, è spesso al centro di accesi dibattiti di natura giuridica e contrattuale. La domanda che molti docenti si pongono ogni anno a settembre è sempre la stessa: il dirigente scolastico può imporre questa nomina o il docente ha il diritto di rifiutarla?
Ecco una guida chiara sulla normativa vigente, le sentenze dei tribunali e le modalità di gestione di questo incarico.
Che cos’è il coordinatore di classe e cosa fa
Nell’ordinamento scolastico italiano, la figura del “coordinatore di classe” non esiste come profilo autonomo nel Testo Unico della Scuola (D.Lgs. 297/1994) né nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL).
Si tratta di una delega di funzioni che il Dirigente Scolastico assegna a un docente del consiglio di classe. I suoi compiti principali riguardano:
- La gestione dei rapporti con le famiglie degli alunni.
- Il monitoraggio della frequenza e del rendimento scolastico.
- La presidenza delle sedute del Consiglio di Classe in caso di assenza del Dirigente.
- La stesura di relazioni e il coordinamento della programmazione didattica.
Cosa prevede la normativa? La nomina è un obbligo o una facoltà?
La risposta breve è: No, il docente non può essere obbligato e ha il diritto di rifiutare la nomina.
La spiegazione giuridica poggia su tre pilastri normativi fondamentali:
1. Assenza di obbligo nel CCNL Comparto Istruzione e Ricerca
Il Contratto Collettivo definisce in modo rigido gli obblighi di lavoro del personale docente, divisi in attività di insegnamento e attività funzionali all’insegnamento (come i collegi docenti e i consigli di classe). Il ruolo di coordinatore non rientra in nessuna di queste categorie obbligatorie. Trattandosi di un’attività aggiuntiva, richiede necessariamente il consenso del lavoratore.
2. L’art. 25 del D.Lgs. 165/2001
Il Dirigente Scolastico ha il potere di organizzare il lavoro e delegare specifiche funzioni (ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 17 del D.Lgs. 165/2001). Tuttavia, secondo i principi generali del diritto amministrativo e del lavoro, una delega di funzioni non può essere imposta d’autorità se comporta responsabilità aggiuntive non previste dal profilo professionale di partenza.
3. La giurisprudenza e i ricorsi al Giudice del Lavoro
Numerose sentenze dei Tribunali del Lavoro in Italia hanno confermato che l’incarico di coordinatore di classe richiede l’accettazione volontaria del docente. I dirigenti scolastici non possono sanzionare disciplinarmente un professore che esprime il proprio rifiuto, poiché non si configura alcuna “insubordinazione” o violazione dei doveri d’ufficio.
Come deve avvenire l’assegnazione dell’incarico
Per essere legittimo, l’iter di nomina deve seguire passaggi precisi:
- Definizione dei criteri: il Collegio dei Docenti stabilisce i criteri per l’attribuzione delle funzioni strumentali e degli incarichi specifici.
- La proposta del Dirigente: il Dirigente Scolastico individua il docente e propone formalmente l’incarico.
- L’accettazione scritta: il docente firma l’atto di nomina per accettazione.
- La retribuzione: l’incarico deve essere remunerato obbligatoriamente a valere sul Fondo d’Istituto (FIS), secondo quanto contrattato a livello di singolo istituto. Un incarico gratuito è da considerarsi illegittimo.
Come rifiutare formalmente la nomina
Se un docente riceve la notifica di una nomina a coordinatore di classe e non intende svolgere tale ruolo, deve muoversi formamente per evitare malintesi o contestazioni.
- Non basta il rifiuto verbale: è necessario presentare una comunicazione scritta.
- Risposta tempestiva: il rifiuto va inviato tramite protocollo della scuola subito dopo aver ricevuto la proposta o l’ordine di servizio.
- Formulazione chiara: nella lettera (o email PEC) occorre specificare che si intende “rinunciare all’incarico conferito con atto prot. X del giorno Y”.
- Motivazioni (opzionali ma consigliate): non è obbligatorio inserire motivi personali o di salute, ma citare “motivi personali e professionali” o fare riferimento all’assenza di obbligatorietà contrattuale nel CCNL è sufficiente a blindare la propria posizione.
Cosa succede in caso di stallo?
Se tutti i docenti di un Consiglio di Classe rifiutano l’incarico, la responsabilità del coordinamento della classe ritorna automaticamente in capo al Dirigente Scolastico, il quale è il legittimo titolare della gestione dell’istituto e delle singole classi. Il Dirigente dovrà quindi presiedere i consigli o trovare soluzioni organizzative alternative che non violino i diritti del personale
Diverso è, invece, l’incarico di segretario verbalizzante del consiglio di classe.
Differenze tra Coordinatore e Segretario del Consiglio di Classe
Sebbene entrambi operino all’interno del Consiglio di Classe, le due figure poggiano su basi giuridiche e contrattuali completamente diverse.
1. Il Segretario Verbalizzante: perché è obbligatorio?
Il ruolo del segretario non è una delega del Dirigente Scolastico, ma una funzione istituzionale interna al collegio, espressamente prevista dalla legge.
Il fondamento giuridico
L’obbligatorietà deriva dall’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 297/1994 (Testo Unico della Scuola), il quale stabilisce che:
“Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside a uno dei docenti membri del consiglio stesso.”
Perché il docente non può rifiutare?
- Atto amministrativo perfetto: il Consiglio di Classe è un organo collegiale perfetto quando emette valutazioni (scrutini). Per essere valido, ogni organo collegiale deve avere un Presidente e un Segretario. Senza il verbale, le decisioni (inclusi i voti e le bocciature) sono nulle.
- Obbligo di servizio: la stesura del verbale rientra tra i compiti intrinseci della partecipazione ai consigli di classe, attività definita come obbligatoria dall’art. 44 del CCNL (attività funzionali all’insegnamento).
- Conseguenze del rifiuto: il rifiuto ingiustificato di svolgere il ruolo di segretario durante una seduta può essere sanzionato formalmente come violazione dei doveri d’ufficio.
Compiti del Segretario
- redigere il verbale della seduta in forma scritta o digitale;
- registrare le presenze, le delibere, i voti espressi e le motivazioni delle decisioni;
- firmare il verbale insieme al Presidente per garantirne l’autenticità giuridica.
2. Il Coordinatore di Classe: una figura organizzativa
A differenza del segretario, il coordinatore è una figura di supporto organizzativo creata per alleggerire i compiti del Dirigente Scolastico.
Le differenze chiave rispetto al Segretario
- Natura giuridica: è una delega di funzioni dirigenziali (ex art. 25 D.Lgs. 165/2001). Non fa parte dei compiti d’istituto originari del docente.
- Durata e stabilità: il coordinatore svolge un incarico annuale e continuativo (gestisce i rapporti con i genitori tutto l’anno, monitora le assenze, ecc.). Il segretario svolge la sua funzione prevalentemente durante le ore di riunione.
- Sostituzione del Presidente: se il Dirigente Scolastico è assente, il coordinatore (se formalmente delegato) presiede il Consiglio di Classe. In quel momento, coordinatore e segretario devono essere due persone distinte: chi presiede non può verbalizzare la seduta che sta conducendo.
Sintesi operativa per il docente
- Se il Dirigente Scolastico ti nomina coordinatore di classe prima dell’inizio dell’anno, puoi rifiutare per iscritto.
- Se il Dirigente Scolastico (o chi presiede) ti designa come segretario all’inizio di un Consiglio di Classe, sei tenuto ad accettare e a redigere il verbale della seduta.


































