04/06/2026 – Supplenti fino al 30 Giugno: ecco quali giorni di riposo saranno rimborsati. La Corte di Cassazione stabilisce delle restrizioni.
Per migliaia di insegnanti precari con contratto a tempo determinato, si profila una significativa evoluzione attesa da lungo tempo riguardo le ferie non utilizzate. La Corte di Cassazione, con una recente pronuncia che avrà ripercussioni su centinaia di ricorsi ancora in corso, ha spiegato le condizioni in cui le ferie per i supplenti possono essere considerate utilizzate e quando, invece, devono essere rimborsate.
Il tema più cruciale riguarda l’intervallo compreso tra la conclusione delle lezioni e il 30 giugno, sempre uno dei punti più discussi nelle controversie dei precari nel settore educativo. Secondo la Suprema Corte, in quel periodo gli insegnanti possono essere coinvolti in scrutini, esami e altre attività collegiali e, pertanto, non possono essere automaticamente considerati in ferie. Questa distinzione potrebbe avere un impatto diretto sugli importi dati ai supplenti al termine del loro incarico.
Negli anni recenti, migliaia di docenti precari hanno sporto denuncia contro il Ministero dell’Istruzione, contestando il metodo impiegato dalle scuole per calcolare le ferie.
La controversia si concentrava sulla prassi di considerare automaticamente in ferie i supplenti durante le pause delle attività didattiche. In sostanza, durante le vacanze natalizie, pasquali o in altri periodi di chiusura delle lezioni, molti istituti sottraevano quei giorni dal totale delle ferie residue, diminuendo così l’indennità dovuta al termine del contratto.
Tuttavia, i ricorrenti sostenevano che tale automatismo fosse illegittimo poiché le ferie dovrebbero essere richieste dal dipendente o formalmente assegnate dal dirigente scolastico. Inoltre, molti supplenti affermavano di essere comunque disponibili per la scuola anche durante le interruzioni delle lezioni.
Si arriva quindi alla questione centrale: quanti giorni di ferie devono realmente essere rimborsati ai supplenti con contratto temporaneo? Fino a ora, la giurisprudenza della Cassazione si era espressa più volte in favore dei docenti precari.
Con la sentenza numero 14268 del 2022, la Suprema Corte aveva stabilito che un lavoratore non può perdere il diritto al pagamento delle ferie se il datore di lavoro non dimostra di avergli consentito di utilizzarle.
In seguito, nel 2024, altre ordinanze avevano rafforzato questa posizione. In particolare, la Corte aveva chiarito che l’insegnante precario potesse ricevere l’indennità sostitutiva anche senza aver fatto richiesta di ferie durante le pause delle lezioni, a meno che non ci fosse prova contraria da parte dell’amministrazione.
Ora, con la nuova sentenza numero 883 del 2026, la sezione Lavoro della Corte di Cassazione cerca di dare una conclusione definitiva alla questione. I Magistrati confermano, innanzitutto, un principio fondamentale: anche i docenti precari hanno diritto al pagamento delle ferie non utilizzate. Tuttavia, definiscono una serie di limiti in relazione alle peculiarità del calendario scolastico.
Secondo la Corte, nei periodi di sospensione delle lezioni – come le vacanze di Natale, Pasqua e i ponti stabiliti dai calendari regionali – i docenti, sia di ruolo che precari, possono godere delle ferie senza vincoli organizzativi specifici. Pertanto, tali giorni devono essere considerati sfruttabili per le ferie e non possono essere automaticamente convertiti in pagamento al termine del contratto.
Secondo gli appellanti, tuttavia, questa automatizzazione risultava irregolare poiché il lavoratore deve richiedere formalmente le ferie o questi devono essere assegnati ufficialmente dal dirigente scolastico. Inoltre, molti docenti supplenti affermavano di essere disponibili per l’istituzione anche durante i periodi di sospensione delle lezioni.
Da qui sorge il principale interrogativo: quali giorni di ferie devono essere effettivamente retribuiti ai supplenti con contratto a termine?
Fino ad ora, la giurisprudenza della Cassazione si era pronunciata più volte a favore degli insegnanti non di ruolo.
Con la sentenza n. 14268 del 2022, la Suprema Corte aveva deciso che un lavoratore non può essere privato del diritto alla monetizzazione delle ferie se il datore di lavoro non dimostra di avergli dato la possibilità di goderne.
Tuttavia, la parte più rilevante della sentenza si concentra sul periodo successivo alla conclusione delle lezioni. Secondo la Cassazione, le settimane comprese tra la chiusura della scuola e il 30 giugno non possono essere trattate come semplici giorni di sospensione delle attività educative. In quel lasso di tempo, infatti, molti docenti sono ancora coinvolti in scrutini, esami, incontri e altre attività funzionali all’insegnamento. Per questo motivo, la Corte stabilisce che le ferie non possono essere considerate automaticamente godute.
Anzi, proprio per il periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, la scuola deve dimostrare di aver realmente consentito al docente di usufruire delle ferie, anche tramite un avviso ufficiale del dirigente scolastico.
In assenza di tale prova, il supplente conserva il diritto all’indennità sostitutiva per le ferie non godute accumulate in quel periodo finale dell’anno scolastico.
La sentenza indica quindi un criterio specifico. Ai supplenti spetta la monetizzazione solamente per la differenza tra:
- i giorni di ferie maturati;
- i giorni di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico regionale, tra l’inizio e la fine dell’attività didattica.
In sintesi, Natale, Pasqua e i ponti scolastici vengono considerati giorni in cui il docente avrebbe potuto fruire delle ferie. Per questo motivo, tali periodi riducono il numero di giorni che possono essere monetizzati.
Diverso è il lasso di tempo che si estende dopo la conclusione delle lezioni fino al 30 giugno. In questa circostanza, l’istituzione scolastica deve dimostrare di aver realmente permesso al docente di utilizzare le ferie, anche tramite una comunicazione ufficiale del dirigente scolastico. La Corte di Cassazione sottolinea inoltre che le medesime regole si applicano anche alle festività abolite.
La recente sentenza della Cassazione potrebbe avere un impatto notevole sul futuro delle contestazioni riguardanti le ferie dei supplenti.
Dopo questa decisione, infatti, molte scuole potrebbero iniziare a regolare in modo più formale la gestione delle ferie nella fase finale dell’anno, inviando comunicazioni dettagliate ai supplenti o organizzando diversamente l’utilizzo delle giornate residue.
In sostanza, per numerosi contratti a tempo determinato che lavoreranno fino al 30 giugno, le norme sono state applicate secondo consuetudini spesso poco trasparenti e soggette a contestazioni. Dall’anno prossimo, al contrario, le scuole riceveranno istruzioni molto più specifiche su come agire, specialmente nel periodo delicato che intercorre tra la fine delle lezioni e la scadenza dei contratti.


































