30/03/2026 – Conferma insegnanti non di ruolo su posto di sostegno a.s. 2026/2027: la comunicazione Ministeriale e la procedura

Con il Decreto Scuola n. 127/2025, il MIM ha deciso di estendere anche agli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028 la conferma dei docenti a tempo determinato su posti di sostegno.

Attraverso una circolare specifica, il ministero fornirà alle istituzioni scolastiche e agli Uffici Scolastici Provinciali le indicazioni necessarie riguardo alla procedura per il prossimo anno scolastico.

FONTE NORMATIVA: Articolo 13 dell’Ordinanza ministeriale sulle supplenze n. 27 del 16 febbraio 2026.

PROCEDURA: La procedura di conferma avviene in concomitanza con l’assegnazione delle supplenze che si protrarranno fino alla conclusione dell’anno scolastico (31/08/2027) e fino alla chiusura delle attività didattiche (30/06/2027).

È importante specificare che per i posti attualmente occupati dal personale ndr, quando acquisiti in pianta stabile, tali posti sono considerati disponibili per le operazioni di mobilità e le immissioni in ruolo.

Prima di procedere alla conferma, è necessario eseguire le operazioni di utilizzazione su posto di sostegno per il personale docente di ruolo, che precedono le assegnazioni temporanee, provinciali e interprovinciali.

REQUISITI
Il requisito fondamentale per poter accedere alla conferma è che il docente nel corso dell’a.s. 2025/2026 stia ricoprendo una supplenza su posto di sostegno:
– fino al 31/08/2026
oppure
– fino al 30/06/2026 (anche su parte oraria).

I docenti con supplenze brevi e temporanee (inclusa la supplenza “fino al termine delle lezioni”) non possono ricevere la conferma.

DESTINATARI

  • Insegnanti specializzati sul sostegno per il grado specifico: destinatari di nomina da qualsiasi procedura (GAE, GPS, graduatorie di istituto, scuole vicine, interpello).
  • Insegnanti non specializzati inseriti nella seconda fascia GPS: con nomina da GPS.
  • Insegnanti non specializzati non inseriti nella seconda fascia GPS: esclusivamente se identificati a livello provinciale attraverso il scorrimento incrociato di GAE e GPS di posti comuni.

È da sottolineare che i docenti non specializzati impegnati in supplenze fino al 31/08/2026 o fino al 30/06/2026 non possono presentare domanda di conferma, poiché sono stati individuati dalle graduatorie di istituto o dalla procedura di interpello.

CHE DEVONO FARE I DIRIGENTI SCOLASTICI E DOCENTI:Condizione iniziale:
a) La famiglia dell’alunno con disabilità deve presentare una richiesta (entro il 31 maggio);
b) Una valutazione relativa alla conferma viene condotta, tenendo in considerazione l’impatto sul piano educativo e sull’integrazione dell’alunno, includendo l’opinione del GLO (entro il 15 giugno);
c) Si consulta il docente, il quale può esprimere il suo consenso (entro il 15 giugno). Il consenso in questa fase non è obbligatorio.

Se la valutazione è favorevole, il dirigente deve comunicare il risultato all’Ufficio scolastico entro il 26 giugno utilizzando SIDI e riportando:

  • codice fiscale dell’insegnante;
  • tipologia di contratto;
  • eventuale spezzone orario;
  • sede di lavoro per l’anno 2025/2026;
  • livello educativo;
  • sede di lavoro per l’anno 2026/2027, dove si confermerebbe l’insegnante, qualora tutte le condizioni previste siano soddisfatte; in caso di ridimensionamento, il codice della scuola deve corrispondere alla nuova istituzione.

Dopo l’inserimento, sono permesse solo correzioni per errori materiali o cancellazioni giustificate (ad esempio, il trasferimento in un’altra scuola dell’alunno per il quale si richiede la conferma dell’insegnante).

In ogni caso, l’insegnante esprime la volontà di rimanere nella scuola solo al momento della scelta delle scuole per le supplenze (noto come procedimento delle “150 scuole”).
In caso di conferma, che si verifica prima della procedura di assegnazione delle nomine annuali, l’insegnante può accettare o rifiutare.

La decisione è definitiva, obbligatoria e non revertibile:

  • Se accetta, sarà confermato e escluso da tutte le altre supplenze.
  • Se rifiuta, parteciperà in seguito alla normale procedura di assegnazione delle supplenze.

La compilazione dell’istanza è obbligatoria: in mancanza non potrà né essere confermato né ricevere supplenze.
Nota importante: non è necessario includere nella selezione delle 150 sedi la scuola in cui è stata accettata la conferma.

LE SANZIONI

A) Se l’insegnante, dopo aver accettato, rinuncia o non si presenta, perde la possibilità di ottenere supplenze annuali fino alla conclusione delle attività didattiche per tutte le classi di concorso e tipologie di insegnamento di qualsiasi grado scolastico per l’intera durata delle graduatorie.

B) In caso di abbandono del servizio, l’insegnante perde la possibilità di ricevere qualsiasi tipo di supplenza (compresa quelle “brevi”) per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di qualsiasi livello educativo per l’intero periodo di validità delle graduatorie.