21/01/2026 – Effetti degli aumenti contrattuali 2022/2024 sulla pensione
Con la ratifica del contratto collettivo nazionale di lavoro per l’istruzione e la ricerca per il triennio 2022-2024, vengono implementati gli incrementi salariali per il personale educativo e il pagamento dei compensi arretrati. Questi nuovi provvedimenti influenzeranno direttamente le buste paga di insegnanti e personale amministrativo, con efficacia economica a partire dal 1° gennaio 2024.
Mentre ci si aspetta che a breve vengano erogati i pagamenti arretrati derivanti dal rinnovo contrattuale, si sollevano interrogativi tra i docenti e il personale ATA che ha terminato il servizio negli anni 2022, 2023 e 2024, circa la loro idoneità a ricevere tali aumenti sia dal punto di vista economico sia riguardo al calcolo pensionistico.
In merito a questa materia, data la diffusione di informazioni contrastanti, riteniamo sia opportuno fornire alcune precisazioni.
Per chiarire molte interpretazioni errate, innanzitutto specifichiamo che il CCNL riguarda il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024 sia per quanto concerne gli aspetti giuridici che quelli economici (art. 2 del CCNL sopra citato).
L’aumento economico tabellare previsto dal CCNL, benché la decorrenza sia dall’1.1.2022, è stato fissato con effetto dall’1.1.2024 e dall’1.1.2025 (quindi distribuito su due diverse date).
Di conseguenza, occorre chiarire cosa spetti al personale scolastico in servizio nell’anno 2022/2023, il quale è incluso dal punto di vista giuridico nel suddetto contratto ma non figura tra coloro che hanno diritto agli arretrati.
Pertanto, possiamo concludere che:
IL PERSONALE DOCENTE ED ATA CESSATO NEGLI ANNI 2022 E 2023
- non ha diritto a ricevere arretrati sullo stipendio;
- ha diritto alla rivalutazione della pensione in base agli incrementi retributivi previsti per il 2024 e il 2025 (l’estensione al 2025 è solo per il rinvio dell’aumento tabellare che concerne l’anno 2024 e non si riferisce al nuovo contratto da firmare che avrà decorrenza nel 2025/2027);
- non ha diritto alla revisione del TFR o TFS poiché il calcolo di questi compensi avviene basandosi su quanto realmente percepito al momento della cessazione (al 1.1.2024, i soggetti cessati nel 2024/2025 non stavano effettivamente beneficiando degli aumenti contrattuali).
IL PERSONALE DOCENTE ED ATA CESSATO NEGLI ANNI 2024 E 2025
- ha diritto agli arretrati sullo stipendio per agli anni menzionati;
- ha diritto alla rivalutazione della pensione in funzione degli aumenti integrali relativi agli anni 2024 e 2025;
- ha diritto al calcolo del TFR o TFS soltanto per lo stipendio considerando l’aumento del 2024 (per i cessati nel 2024) e il totale incremento contrattuale (2024 e 2025) per i cessati nel 2025.
Naturalmente, per i pensionati degli anni 2022/2023/2024/2025, la revisione del trattamento pensionistico e del TFR/TFS avverrà solo in seguito all’emanazione del provvedimento di categorizzazione nel nuovo CCNL da parte dell’istituto scolastico. Questa procedura potrà essere attuata dalle scuole soltanto quando il MIM attiverà la funzione informatica nel SIDI.


































