27/10/2025 – Congedo per genitori e cura dei bambini in caso di malattia: Sono aumentati da 12 a 14 anni i limiti di età dei figli e sono stati ampliati da 5 a 10 i giorni disponibili per prendersi cura dei figli malati.
L’articolo 50 del piano di finanza pubblica, approvato il 2 ottobre dal Consiglio dei Ministri, ha suggerito un potenziamento delle regole riguardanti i congedi parentali e i permessi per prendersi cura dei figli minori malati, con l’obiettivo di bilanciare meglio la vita privata e quella lavorativa.
Riguardo al congedo parentale, il documento di finanza, anticipando la legge di bilancio del 2026, ha modificato l’articolo 32 del decreto legge 151 del 2001, consentendo ai genitori di prendersi una pausa dal lavoro per ogni bambino non più fino ai primi dodici anni, ma fino ai quattordici anni di età. Tuttavia, il totale dei congedi parentali accumulati dai genitori non può superare i dieci mesi.
Per un insegnante genitore in congedo, la retribuzione prevista è la seguente:
- Per i primi 30 giorni fino al compimento del 14° anno del bambino o entro i 14 anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare, in caso di adozione o affidamento, la retribuzione è al cento percento;
- Per il secondo e il terzo mese, è pari all’ottanta percento;
- Per gli ultimi 8 mesi fino al compimento del quattordicesimo anno del bambino o nel limite dei 14 anni dal suo ingresso in famiglia, in caso di adozione o affidamento, la retribuzione scende al trenta percento.
Il pagamento del 100% per il primo mese e dell’80% per il secondo e terzo mese è subordinato al fatto che tali periodi siano utilizzati entro i primi sei anni di vita del bambino e dopo il congedo obbligatorio.
Il congedo parentale per figli fino a 14 anni può essere utilizzato individualmente o da entrambe le persone nella coppia con i seguenti limiti:
- Sei mesi per la madre e per ciascun figlio fino ai 14 anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.
- Sei mesi per il padre, ampliabili a sette se si astiene per un periodo intero o frazionato di almeno tre mesi, per ogni figlio fino ai quattordici anni di età o dall’ingresso in famiglia per adozione o affidamento.
- Fino a dieci mesi, estendibili a undici per entrambi i genitori, qualora il padre si assenti per un periodo intero o frazionato di almeno tre mesi per ogni figlio non oltre i quattordici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.
- Undici mesi complessivi o frazionati, per il genitore singolo o affidatario del figlio.
L’articolo 50 al comma 2 ha modificato il comma 2 dell’articolo 47 del decreto legislativo del 26 marzo 2001, n. 151, aumentando il numero di giorni di permesso per assistere i figli malati da cinque a dieci per entrambi i genitori, che possono assentarsi dal lavoro in modo alternato per i periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio fino a tre anni.
Ogni genitore, in modo alternato, ha anche la facoltà di prendere un congedo dal lavoro, fino a un massimo di dieci giorni lavorativi all’anno, per malattie che riguardano ciascun figlio di età compresa tra i tre e i quattordici anni.










































